(Allegato-art. 19)
Articolo 19 - Cooperazione internazionale in materia penale 
 
1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura  piu'  ampia  possibile,
per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati
di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca,
in conformita' alle disposizioni  della  presente  Convenzione  e  in
conformita'  ai  rilevanti  strumenti  e  accordi  internazionali   e
regionali applicabili in base ad una  legislazione  uniforme  o  alla
reciprocita' o alla loro legislazione nazionale. 
 
2. Se una Parte per cui l'estradizione o la mutua  assistenza  legale
in materia penale e' subordinata all'esistenza di un Trattato  riceve
una richiesta di estradizione  o  di  assistenza  legale  in  materia
penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato,
la Parte puo', agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal
diritto internazionale e della sua legislazione interna,  considerare
la presente Convenzione come  base  giuridica  per  l'estradizione  o
l'assistenza legale in materia penale in relazione ai  reati  di  cui
alla presente Convenzione  e  puo'  applicare  a  tal  fine,  mutatis
mutandis, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni  Unite
sulla criminalita' transnazionale.