Allegato III
(Articolo 5 del regolamento)
MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO,
ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
La durata di validita' della presente lista e' fissata in cinque
anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
Le disposizioni del presente allegato concernono:
le materie plastiche autorizzate per l'utilizzazione negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione
delle acque destinate al consumo umano.(allegato IIIa);
le gomme naturali e sintetiche utilizzate per la fabbricazione
dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con le acque
destinate al consumo umano. (allegato IIIb);
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con
l'acqua, fabbricati con i suddetti materiali, e' subordinata
all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della
migrazione specifica qualora indicato per i costituenti di cui al
punto 1 dell'allegato IIIa e al punto 1 dell'allegato IIIb, della
migrazione di coadiuvanti e della migrazione di coloranti, con le
modalita' riportate in allegato IIIc.
E' ammesso l'uso dei coloranti di cui agli articoli 12 e 18 del
decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti,
qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente
l'uso in contatto con acqua.
Il controllo dell'idoneita' degli oggetti deve essere effettuato
sull'oggetto finito.
Quando cio' non sia possibile, le determinazioni saranno eseguite
su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto con
l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti all'oggetto stesso,
avente la stessa composizione e preparato con le stesse tecniche
produttive.
Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su provini,
previo lavaggio secondo le modalita' previste in allegato IIIc. Detti
oggetti o provini saranno quindi posti in contatto con acqua
distillata a 40 °C per 24 ore.
I risultati delle prove di cessione vengono riferiti al volume in
acqua degli oggetti pieni ed espressi in mg migranti/kg di acqua; in
via subordinata, e solo quando cio' non sia possibile, in mg/dm2. In
tale caso, il risultato verra' trasformato in mg migranti/kg di acqua
moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6.
Per quanto riguarda la migrazione globale detti oggetti sono
ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova effettuata non
sia superiore a 60 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1
dell'allegato IIIa e non superiore a 50 mg/kg per i costituenti di
cui al punto 1 dell'allegato IIIb.
Per quanto concerne la migrazione specifica, si applicano gli
stessi criteri di espressione dei risultati e gli oggetti sono
ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti specifici
eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di esse, di
cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1 dell'allegato IIIb.
Allegato IIIa
MATERIE PLASTICHE
1. Costituenti autorizzati:
le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti,
le membrane possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai
costituenti di seguito indicati. Inoltre, gli oggetti preparati a
partire dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze ritenute
nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso
molecolare, intermedi, catalizzatori, dai costituenti di seguito
indicati: solventi agenti emulsionanti. E' vietato l'impiego di
materiali di scarto o gia' utilizzati.
1.A Monomeri sostanze di partenza, additivi:
possono essere utilizzati tutti i monomeri, le sostanze di
partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui
materiali ed oggetti in materia plastica destinati ad entrare in
contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e
successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze
di impiego ivi previste, qualora nella suddetta legislazione non se
ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
1.B Inoltre possono essere utilizzati:
Piombo fosfito bibasico Per PVC rigido e suoi copolimeri
Piombo solfato tribasico a prevalente contenuto in PVC, esente
Piombo stearato bibasico da plastificanti. LMS del Pb per
tutte e quattro le sostanze comulati-
Piombo stearato neutro vamente: 0,05 ppm come somma secondo
il metodo riportato in allegato III,
sezione 2 n. 4, decreto ministeriale
21 marzo 1973.
Tali limiti sono applicati fino
al 25 dicembre 2003.
2. Limiti di migrazione.
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con
l'acqua e' subordinata all'effettuazione del controllo della
migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per
i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della
migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le
modalita' riportate in allegato IIIc.
Allegato IIIb
GOMME NATURALI E SINTETICHE
1. Costituenti autorizzati.
I materiali a base di gomma naturale e sintetica possono essere
fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito
indicati. E' vietato l'impiego di materiali di scarto o gia'
utilizzati.
1.A Elastomeri, sostanze di partenza, additivi:
possono essere utilizzati tutti gli elastomeri, le sostanze di
partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui
materiali ed oggetti in gomma destinati ad entrare in contatto con
alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi
aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego
ivi previste qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti
espressamente l'uso in contatto con acqua.
1.B Possono essere utilizzate inoltre le sostanze:
Ossido di ferro;
Acido miristico e suoi sali alcalini;
Potassio idrossido;
Sodio pirofosfato;
Esafluorodipentametilene.
2. Limiti di migrazione.
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con
l'acqua e' subordinata all'effettuazione del controllo della
migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per
i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della
migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le
modalita' riportate in allegato IIIc.
Allegato IIIc
METODI ANALITICI
Sezione 1 - Determinazione della migrazione globale.
A. Norme generali.
1. Solventi simulanti da usare per la prova di migrazione: acqua
distillata.
2. Condizioni di prova: contatto statico per 24 ore a 40 °C.
3. Campione di prova: le prove devono essere effettuate su
oggetti nuovi dopo essere stati sottoposti a lavaggio in acqua
corrente per 30 minuti e successivo risciacquo rapido con acqua
distillata.
4. Rapporto superficie/volume.
Adottare un rapporto superficie/volume il piu' possibile vicino
al reale o comunque compreso nel rapporto 2 e 0,5.
B. Metodo di effettuazione della prova.
1. Determinazione della migrazione globale.
La determinazione viene effettuata su oggetti nuovi, finiti o se
non altrimenti possibile su provini rappresentativi del materiale
utilizzato e quindi assimilabili a tutti gli effetti all'oggetto
stesso.
Il liquido proveniente dalla prova di migrazione, riunito
all'occorrenza, e' evaporato (o distillato) fino a un volume molto
piccolo, quindi travasato in capsula tarata, nella quale si completa
l'evaporazione a bagnomaria. Le ultime tracce di acqua sono eliminate
in stufa, a 105 °C fino a peso costante. Raffreddare in essiccatore
per 30 minuti e pesare (m). Effettuare parallelamente una prova in
bianco con un volume uguale di acqua, sottrarre il peso di questo
residuo per correggere m.
Calcolo: la migrazione globale e' calcolata con la formula:
m a2
M = -- x -- x 1000
a1 q
Dove:
M = risultato espresso in mg/kg;
m = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta
dalle prove di migrazione;
a1 = area della superficie in dm2 del campione in contatto
durante la prova di migrazione;
a2 = area della superficie in dm2 del materiale o dell'oggetto
nelle effettive condizioni di impiego;
q = quantita' in g di acqua a contatto con il materiale o con
l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego.
Se si vuole esprimere la migrazione in mg/dm2, si adotta la
formula:
m
M' = --
a1
nella quale m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato.
Quando la prova e' effettuata su un provino in assenza dell'oggetto
finito, la conversione dell'espressione da mg/dm2 in mg/kg puo'
essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M'.
N.B. - Nel caso di guarnizioni, ai fini dell'applicazione della
formula si tiene conto, per i valori di a e di q, della superficie di
una guarnizione considerata in contatto con il volume contenuto
nell'unita' di tratta cui la guarnizione stessa e' riferibile.
Sezione 2 - Determinazione della migrazione specifica
La determinazione della migrazione specifica e' effettuata sia ai
fini della documentazione da presentare per l'autorizzazione di un
nuovo costituente, sia ai fini del controllo dell'idoneita'
dell'oggetto finito nel caso in cui sono stati fissati i limiti di
migrazione specifica di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto
1 dell'allegato IIIb.
La determinazione e' effettuata con metodi analitici specifici sul
liquido di cessione ottenuto secondo le modalita' di contatto
indicate per la determinazione della migrazione globale, sempre che
nei metodi analitici di migrazione specifica non vengano indicate
condizioni piu' rigorose; in tal caso si applicano queste ultime.
I risultati sono calcolati con le formule indicate nella Sez. 1,
assumendo per il valore di m la quantita' determinata del costituente
in esame.
Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione
specificate nel presente allegato IIIc si assume che la massa
specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I
milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l)
corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e)
ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle
disposizioni di cui all'allegato II del presente decreto, ai
milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammi di prodotto
alimentare.
Note all'allegato III:
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
1973, n. 34, vedi note all'allegato I. Gli articoli 12 e 18
del citato decreto, cosi' recitano:
«Art. 12. - Per la colorazione degli oggetti di materie
plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purche'
essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano
metalli in quantita' superiori alle seguenti percentuali:
Piombo |0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10
Arsenico |0,005 | % | " | " | " | "
Antimonio |0,05 | % | " | " | " | "
Mercurio |0,005 | % | " | " | " | "
Cadmio |0,01 | % | " | " | " | "
Cromo |0,1 | % | " | " | " | "
Selenio |0,01 | % | " | " | " | "
Bario |0,01 | % | " | " | " | "
Il tenore in amine aromatiche primarie libere non deve
essere superiore allo 0.05%.
Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua
con le modalita' indicate nella sezione 7 dell'allegato IV.
«Art. 18. - Per la colorazione degli oggetti di gomma
si possono utilizzare tutti i coloranti purche' essi non
vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in
quantita' superiori alle seguenti percentuali:
Piombo |0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10
Arsenico |0,005 | % | " | " | " | "
Antimonio |0,05 | % | " | " | " | "
Mercurio |0,005 | % | " | " | " | "
Cadmio |0,01 | % | " | " | " | "
Cromo |0,1 | % | " | " | " | "
Selenio |0,01 | % | " | " | " | "
Bario |0,01 | % | " | " | " | "
Il tenore in amine aromatiche primarie libere non deve
essere superiore allo 0.05%. Il controllo della migrazione
dei coloranti si effettua con le modalita' indicate nella
sezione 7 dell'allegato IV».
Nota all'allegato IIIa:
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
1973, n. 34, vedi note all'allegato I.