(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                         (Articolo 5 del regolamento) 
MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E  SINTETICHE  CHE  POSSONO  ESSERE
   UTILIZZATE  NEGLI  IMPIANTI  FISSI  DI  CAPTAZIONE,   TRATTAMENTO,
   ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 
  La durata di validita' della presente lista e'  fissata  in  cinque
anni  a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione   del   presente
regolamento. 
  Le disposizioni del presente allegato concernono: 
    le  materie  plastiche  autorizzate  per  l'utilizzazione   negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e  distribuzione
delle acque destinate al consumo umano.(allegato IIIa); 
    le gomme naturali e sintetiche utilizzate  per  la  fabbricazione
dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con le  acque
destinate al consumo umano. (allegato IIIb); 
  L'idoneita' degli  oggetti  destinati  a  venire  in  contatto  con
l'acqua,  fabbricati  con  i  suddetti  materiali,   e'   subordinata
all'effettuazione  del  controllo  della  migrazione  globale,  della
migrazione specifica qualora indicato per i  costituenti  di  cui  al
punto 1 dell'allegato IIIa e al punto  1  dell'allegato  IIIb,  della
migrazione di coadiuvanti e della migrazione  di  coloranti,  con  le
modalita' riportate in allegato IIIc. 
  E' ammesso l'uso dei coloranti di cui agli articoli  12  e  18  del
decreto  ministeriale  21  marzo  1973  e  successivi  aggiornamenti,
qualora nella suddetta legislazione non  se  ne  vieti  espressamente
l'uso in contatto con acqua. 
  Il controllo dell'idoneita' degli oggetti  deve  essere  effettuato
sull'oggetto finito. 
  Quando cio' non sia possibile, le determinazioni  saranno  eseguite
su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto  con
l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti all'oggetto stesso,
avente la stessa composizione e  preparato  con  le  stesse  tecniche
produttive. 
  Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su  provini,
previo lavaggio secondo le modalita' previste in allegato IIIc. Detti
oggetti  o  provini  saranno  quindi  posti  in  contatto  con  acqua
distillata a 40 °C per 24 ore. 
  I risultati delle prove di cessione vengono riferiti al  volume  in
acqua degli oggetti pieni ed espressi in mg migranti/kg di acqua;  in
via subordinata, e solo quando cio' non sia possibile, in mg/dm2.  In
tale caso, il risultato verra' trasformato in mg migranti/kg di acqua
moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6. 
  Per quanto  riguarda  la  migrazione  globale  detti  oggetti  sono
ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova effettuata non
sia superiore a 60  mg/kg  per  i  costituenti  di  cui  al  punto  1
dell'allegato IIIa e non superiore a 50 mg/kg per  i  costituenti  di
cui al punto 1 dell'allegato IIIb. 
  Per quanto concerne  la  migrazione  specifica,  si  applicano  gli
stessi criteri di  espressione  dei  risultati  e  gli  oggetti  sono
ritenuti  idonei  quando  vengono  rispettati  i   limiti   specifici
eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di  esse,  di
cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1 dell'allegato IIIb. 
                                                        Allegato IIIa 
                          MATERIE PLASTICHE 
  1. Costituenti autorizzati: 
    le materie plastiche, comprese le verniciature,  i  rivestimenti,
le membrane possono essere fabbricati esclusivamente  a  partire  dai
costituenti di seguito indicati. Inoltre,  gli  oggetti  preparati  a
partire dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze  ritenute
nocive alla salute, come  taluni  monomeri,  composti  a  basso  peso
molecolare, intermedi,  catalizzatori,  dai  costituenti  di  seguito
indicati: solventi  agenti  emulsionanti.  E'  vietato  l'impiego  di
materiali di scarto o gia' utilizzati. 
  1.A Monomeri sostanze di partenza, additivi: 
    possono essere  utilizzati  tutti  i  monomeri,  le  sostanze  di
partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione  sui
materiali ed oggetti in materia  plastica  destinati  ad  entrare  in
contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e
successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze
di impiego ivi previste, qualora nella suddetta legislazione  non  se
ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua. 
  1.B Inoltre possono essere utilizzati: 
 
 
Piombo fosfito bibasico Per PVC rigido e suoi copolimeri 
Piombo solfato tribasico a prevalente contenuto in PVC, esente 
Piombo stearato bibasico da plastificanti. LMS del Pb per 
                             tutte e quattro le sostanze comulati- 
Piombo stearato neutro vamente: 0,05 ppm come somma secondo 
                             il metodo riportato in allegato III, 
                             sezione 2 n. 4, decreto ministeriale 
                             21 marzo 1973. 
                             Tali limiti sono applicati fino 
                             al 25 dicembre 2003. 
 
  2. Limiti di migrazione. 
  L'idoneita' degli  oggetti  destinati  a  venire  in  contatto  con
l'acqua  e'  subordinata  all'effettuazione   del   controllo   della
migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato  per
i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato,  della
migrazione di coadiuvanti, e della migrazione  di  coloranti  con  le
modalita' riportate in allegato IIIc. 
                                                        Allegato IIIb 
                     GOMME NATURALI E SINTETICHE 
  1. Costituenti autorizzati. 
  I materiali a base di gomma naturale  e  sintetica  possono  essere
fabbricati  esclusivamente  a  partire  dai  costituenti  di  seguito
indicati.  E'  vietato  l'impiego  di  materiali  di  scarto  o  gia'
utilizzati. 
  1.A Elastomeri, sostanze di partenza, additivi: 
    possono essere utilizzati tutti gli elastomeri,  le  sostanze  di
partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione  sui
materiali ed oggetti in gomma destinati ad entrare  in  contatto  con
alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973  e  successivi
aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego
ivi previste qualora nella suddetta  legislazione  non  se  ne  vieti
espressamente l'uso in contatto con acqua. 
  1.B Possono essere utilizzate inoltre le sostanze: 
    Ossido di ferro; 
    Acido miristico e suoi sali alcalini; 
    Potassio idrossido; 
    Sodio pirofosfato; 
    Esafluorodipentametilene. 
  2. Limiti di migrazione. 
  L'idoneita' degli  oggetti  destinati  a  venire  in  contatto  con
l'acqua  e'  subordinata  all'effettuazione   del   controllo   della
migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato  per
i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato,  della
migrazione di coadiuvanti, e della migrazione  di  coloranti  con  le
modalita' riportate in allegato IIIc. 
                                                        Allegato IIIc 
                          METODI ANALITICI 
        Sezione 1 - Determinazione della migrazione globale. 
  A. Norme generali. 
    1. Solventi simulanti da usare per la prova di migrazione:  acqua
distillata. 
    2. Condizioni di prova: contatto statico per 24 ore a 40 °C. 
    3. Campione di  prova:  le  prove  devono  essere  effettuate  su
oggetti nuovi dopo  essere  stati  sottoposti  a  lavaggio  in  acqua
corrente per 30 minuti  e  successivo  risciacquo  rapido  con  acqua
distillata. 
    4. Rapporto superficie/volume. 
    Adottare un rapporto superficie/volume il piu'  possibile  vicino
al reale o comunque compreso nel rapporto 2 e 0,5. 
  B. Metodo di effettuazione della prova. 
  1. Determinazione della migrazione globale. 
  La determinazione viene effettuata su oggetti nuovi,  finiti  o  se
non altrimenti possibile su  provini  rappresentativi  del  materiale
utilizzato e quindi assimilabili  a  tutti  gli  effetti  all'oggetto
stesso. 
  Il  liquido  proveniente  dalla  prova   di   migrazione,   riunito
all'occorrenza, e' evaporato (o distillato) fino a  un  volume  molto
piccolo, quindi travasato in capsula tarata, nella quale si  completa
l'evaporazione a bagnomaria. Le ultime tracce di acqua sono eliminate
in stufa, a 105 °C fino a peso costante. Raffreddare  in  essiccatore
per 30 minuti e pesare (m). Effettuare parallelamente  una  prova  in
bianco con un volume uguale di acqua, sottrarre  il  peso  di  questo
residuo per correggere m. 
  Calcolo: la migrazione globale e' calcolata con la formula: 
 
 
     m a2 
M = -- x -- x 1000 
    a1 q 
 
  Dove: 
    M = risultato espresso in mg/kg; 
    m = massa in mg di sostanza  ceduta  dal  campione  come  risulta
dalle prove di migrazione; 
    a1 = area della  superficie  in  dm2  del  campione  in  contatto
durante la prova di migrazione; 
    a2 = area della superficie in dm2 del  materiale  o  dell'oggetto
nelle effettive condizioni di impiego; 
    q = quantita' in g di acqua a contatto con  il  materiale  o  con
l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego. 
  Se si vuole  esprimere  la  migrazione  in  mg/dm2,  si  adotta  la
formula: 
 
 
      m 
M' = -- 
     a1 
 
  nella quale m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato. 
  Quando la prova e' effettuata su un provino in assenza dell'oggetto
finito, la conversione  dell'espressione  da  mg/dm2  in  mg/kg  puo'
essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M'. 
  N.B. - Nel caso di guarnizioni,  ai  fini  dell'applicazione  della
formula si tiene conto, per i valori di a e di q, della superficie di
una guarnizione considerata  in  contatto  con  il  volume  contenuto
nell'unita' di tratta cui la guarnizione stessa e' riferibile. 
        Sezione 2 - Determinazione della migrazione specifica 
  La determinazione della migrazione specifica e' effettuata  sia  ai
fini della documentazione da presentare per  l'autorizzazione  di  un
nuovo  costituente,  sia  ai  fini   del   controllo   dell'idoneita'
dell'oggetto finito nel caso in cui sono stati fissati  i  limiti  di
migrazione specifica di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto
1 dell'allegato IIIb. 
  La determinazione e' effettuata con metodi analitici specifici  sul
liquido  di  cessione  ottenuto  secondo  le  modalita'  di  contatto
indicate per la determinazione della migrazione globale,  sempre  che
nei metodi analitici di migrazione  specifica  non  vengano  indicate
condizioni piu' rigorose; in tal caso si applicano queste ultime. 
  I risultati sono calcolati con le formule indicate  nella  Sez.  1,
assumendo per il valore di m la quantita' determinata del costituente
in esame. 
  Quando  si  confrontano  i  risultati  delle  prove  di  migrazione
specificate nel  presente  allegato  IIIc  si  assume  che  la  massa
specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale  a  1.  I
milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro  di  simulante  (mg/l)
corrispondono  quindi  esattamente  ai  milligrammi  di   sostanza(e)
ceduta(e)  per  chilogrammo  di  simulante  e,  tenendo  conto  delle
disposizioni  di  cui  all'allegato  II  del  presente  decreto,   ai
milligrammi di sostanza(e)  ceduta(e)  per  chilogrammi  di  prodotto
alimentare. 
 
          Note all'allegato III:
              -  Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
          1973, n. 34, vedi note all'allegato I. Gli articoli 12 e 18
          del citato decreto, cosi' recitano:
              «Art. 12. - Per la colorazione degli oggetti di materie
          plastiche  si  possono utilizzare tutti i coloranti purche'
          essi  non  vengano  ceduti  all'alimento  e  non contengano
          metalli in quantita' superiori alle seguenti percentuali:

Piombo        |0,01      |  %   |  solubile  |  In  |  HC1  |  N/10
Arsenico      |0,005     |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Antimonio     |0,05      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Mercurio      |0,005     |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Cadmio        |0,01      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Cromo         |0,1       |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Selenio       |0,01      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Bario         |0,01      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "

              Il  tenore in amine aromatiche primarie libere non deve
          essere superiore allo 0.05%.
              Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua
          con le modalita' indicate nella sezione 7 dell'allegato IV.
              «Art.  18.  - Per la colorazione degli oggetti di gomma
          si  possono  utilizzare  tutti i coloranti purche' essi non
          vengano  ceduti  all'alimento  e  non contengano metalli in
          quantita' superiori alle seguenti percentuali:

Piombo        |0,01      |  %   |  solubile  |  In  |  HC1  |  N/10
Arsenico      |0,005     |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Antimonio     |0,05      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Mercurio      |0,005     |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Cadmio        |0,01      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Cromo         |0,1       |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Selenio       |0,01      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "
Bario         |0,01      |  %   |     "      |  "   |   "   |   "

              Il  tenore in amine aromatiche primarie libere non deve
          essere  superiore allo 0.05%. Il controllo della migrazione
          dei  coloranti  si effettua con le modalita' indicate nella
          sezione 7 dell'allegato IV».
          Nota all'allegato IIIa:
              -  Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
          1973, n. 34, vedi note all'allegato I.