(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                               (articolo 20, comma 2) 
 
 
                                                    «ALLEGATO III-bis 
 
                                    (articolo 3, comma 1, lettera c)) 
 
  CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI 
 
 
1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano,
nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri: 
a) i rifiuti non  subiscono  alcuna  disintegrazione  o  dissoluzione
significativa  o  altri  cambiamenti  significativi  che   potrebbero
comportare eventuali effetti negativi per  l'ambiente  o  danni  alla
salute umana; 
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di  zolfo  sotto  forma  di
solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno  un  tenore  massimo  di
zolfo sotto forma di solfuro pari all'1  per  cento  se  il  rapporto
potenziale di neutralizzazione, definito  come  il  rapporto  tra  il
potenziale di neutralizzazione  e  il  potenziale  acido  determinato
sulla base di una prova statica conforme alla norma  prEN  15875,  e'
maggiore di 3; 
c) i rifiuti non presentano rischi  di  autocombustione  e  non  sono
infiammabili; 
d) il tenore  nei  rifiuti,  e  segnatamente  nelle  polveri  sottili
isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente
o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V
e Zn, e' sufficientemente basso da non comportare, nel  breve  e  nel
lungo termine, rischi significativi per le persone o per  l'ambiente.
Per essere  considerato  sufficientemente  basso  da  non  comportare
rischi significativi per le persone e per l'ambiente,  il  tenore  di
tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato
5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la
relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area; 
e) i  rifiuti  sono  sostanzialmente  privi  di  prodotti  utilizzati
nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero  nuocere
all'ambiente o alla salute umana. 
2. I rifiuti di estrazione possono essere  considerati  inerti  senza
dover  procedere  a  prove  specifiche  se  puo'  essere   dimostrato
all'autorita' competente che i criteri di cui al punto 1  sono  stati
adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle
informazioni esistenti o di piani e procedure validi. 
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti  di  estrazione  e'
effettuata nel quadro della  caratterizzazione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si  basa  sulle  stesse  fonti
d'informazione».