(Allegato C)
                             ALLEGATO C 
 
 CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA RACCOLTO PRESSO CENTRI RICONOSCIUTI 
  DI RACCOLTA DELLO SPERMA E DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI 
 
   1. Lo sperma deve provenire da animali che: 
     a) non mostrino  segni  clinici  di  malattia  il  giorno  della
raccolta; 
     b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica o 
     ii) appartengano a un centro in  cui  tutti  gli  animali  siano
stati completamente protetti contro i tipi A, O e C; 
      - sia che si tratti di animali che non  siano  stati  vaccinati
contro l'afta epizootica e che abbiano  quindi  dovuto  ricevere  due
dosi di  vaccino  inattivo  approvato  e  controllato  dall'autorita'
competente dello Stato membro esportatore con un  intervallo  di  non
meno di sei settimane e non piu' di otto mesi; 
      - sia che si tratti di animali che  siano  stati  vaccinati  in
almeno tre occasioni a intervalli di non piu' di un anno. 
   Ove sia praticata  la  vaccinazione  tutti  gli  animali  ricevono
vaccinazioni ripetute a intervalli di non piu' di dodici mesi; 
     c) che non siano stati vaccinati contro  l'afta  epizootica  nei
trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta; 
     d) che immediatamente prima della raccolta  abbiano  soggiornato
presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo
continuo di almeno trenta giorni; 
     e) che non vengano ammessi alla monta naturale; 
     f) che si trovino presso centri di raccolta  dello  sperma,  che
siano rimasti indenni da afta epizootica da  tre  mesi  almeno  prima
della raccolta fino a trenta giorni dopo  la  raccolta  e  che  siano
situati al centro di una zona del raggio di 10 km,  nella  quale  per
almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica; 
     g) che abbiano  soggiornato  presso  centri  di  raccolta  dello
sperma, che siano rimasti indenni delle malattie dei bovini  soggette
ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della legge 30 aprile
1976, n. 397 e successive modifiche nel periodo compreso  fra  trenta
giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta. 
   2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati  per  ottenere
le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo: 
     non meno di: 500 u.i. per ml streptomicina, 
500 u.i. per ml penicillina, 
150 u.g. per ml lincomicina, 
300 u.g. per ml spectinomicina. 
   E' possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico
con  effetto  equivalente   contro   campilobatteri,   leptospire   e
micoplasmi. 
   Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo  sperma  diluito  deve
essere tenuto a una temperatura di almeno 5 C non meno di 45 minuti. 
   3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve: 
    i)  essere  immagazzinato  in  condizioni  riconosciute,  per  un
periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione; 
    ii)  essere  trasportato  nello  Stato  membro  destinatario   in
recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima  dell'impiego  e
opportunamente sigillati e numerati prima della loro uscita  dal  lo-
cale di immagazzinamento riconosciuto.