ALLEGATO C CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA RACCOLTO PRESSO CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA E DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI 1. Lo sperma deve provenire da animali che: a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta; b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica o ii) appartengano a un centro in cui tutti gli animali siano stati completamente protetti contro i tipi A, O e C; - sia che si tratti di animali che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica e che abbiano quindi dovuto ricevere due dosi di vaccino inattivo approvato e controllato dall'autorita' competente dello Stato membro esportatore con un intervallo di non meno di sei settimane e non piu' di otto mesi; - sia che si tratti di animali che siano stati vaccinati in almeno tre occasioni a intervalli di non piu' di un anno. Ove sia praticata la vaccinazione tutti gli animali ricevono vaccinazioni ripetute a intervalli di non piu' di dodici mesi; c) che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta; d) che immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni; e) che non vengano ammessi alla monta naturale; f) che si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica; g) che abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni delle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modifiche nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta. 2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo: non meno di: 500 u.i. per ml streptomicina, 500 u.i. per ml penicillina, 150 u.g. per ml lincomicina, 300 u.g. per ml spectinomicina. E' possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi. Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5 C non meno di 45 minuti. 3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve: i) essere immagazzinato in condizioni riconosciute, per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione; ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego e opportunamente sigillati e numerati prima della loro uscita dal lo- cale di immagazzinamento riconosciuto.