(Convenzione - art. 35)
                    Articolo 35 
                Immatricolazione 
1.a) Per beneficiare delle disposizioni della presente 
Convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale  e  ogni
rimorchio  diverso  da  un  rimorchio  leggero   agganciato   ad   un
autoveicolo debbono essere immatricolati da una Parte contraente o da
una delle sue parti costitutive  ed  il  conducente  dell'autoveicolo
deve essere in possesso di  un  certificato  valido  attestante  tale
immatricolazione, rilasciato sia da una autorita' competente di  tale
Parte contraente o di una sua parte costitutiva, sia,  a  nome  della
Parte contraente o della sua parte costitutiva, dell'associazione che
essa ha abilitato a tale scopo.  Il  certificato,  detto  certificato
d'immatricolazione, reca almeno: 
Un numero d'ordine, detto numero di immatricolazione, la cui 
composizione e' indicata all'allegato a) della presente Convenzione; 
La data della prima immatricolazione del veicolo; 
Il nome completo ed il domicilio del titolare del certificato; 
Il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo; 
Il numero d'ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di 
serie del costruttore); 
Se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, il 
peso massimo e' autorizzato; 
Il periodo di validita', se non e' illimitato. 
Le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia 
unicamente in carattere  latini  o  in  corsivo  detto  inglese,  sia
ripetute in tale forma. 
b) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, 
tuttavia, decidere che sui certificati rilasciati sul loro territorio
in luogo della data della prima immatricolazione sia indicato  l'anno
di fabbricazione. 
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente 
articolo, un veicolo articolato non diviso mentre e' in  circolazione
internazionale  beneficiera'  delle   disposizioni   della   presente
Convenzione anche se non e' oggetto che di una sola  immatricolazione
e di un solo certificato per il trattore e per il  semirimorchio  che
lo costituiscono. 
3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato 
come limitazione al diritto delle Parti contraenti e delle loro parti
costitutive di esigere,  nel  caso  di  un  veicolo  in  circolazione
internazionale che non sia immatricolato a nome di una persona che si
trovi a bordo di esso, la giustificazione del diritto del  conducente
al possesso del veicolo stesso. 
4. Si raccomanda che le Parti contraenti che non ne fossero 
ancora  provviste  istituiscano  un  servizio  incaricato,  su  scala
nazionale  o  regionale,  di  registrare  gli  autoveicoli  messi  in
circolazione e di  accentrare,  per  ogni  veicolo,  le  informazioni
iscritte su ogni certificato di immatricolazione.