(Convenzione - art. 36)
    


                     Articolo 36
           Numero di immatricolazione
1.     Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare
nella Parte anteriore  e  su  quella  posteriore  il  proprio  numero
d'immatricolazione;  tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale
numero solo sulla parte posteriore.
2.       Ogni  rimorchio  immatricolato  deve,   in   circolazione
internazionale,  recare  sulla  parte posteriore il proprio numero di
immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo  trainante  uno  o  piu'
rimorchi,  il  rimorchio  unico  o  l'ultimo  rimorchio,  se  non  e'
immatricolato,  deve recare il numero di immatricolazione del veicolo
trattore.
3.   La composizione e le modalita' di apposizione del  numero  di
immatricolazione   previsto   al  presente  articolo  debbono  essere
conformi   alle   disposizioni   dell'allegato   2   della   presente
Convenzione.