(Convenzione - art. 40)
    


                 Articolo 40
       Disposizione transitoria
Per la durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della
presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47, i
rimorchi  in circolazione internazionale beneficeranno, qualunque sia
il loro peso massimo autorizzato, delle disposizioni  della  presente
Convenzione, anche se non sono immatricolati.