Articolo 13 Organi §1 Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti organi: a) Assemblea generale, b) Comitato amministrativo, c) Commissione di revisione, d) Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID), e) Commissione per l'agevolazione ferroviaria, f) Commissione di esperti tecnici, g) Segretario generale. § 2 L'Assemblea generale puo' decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici. § 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4). § 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonche' la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.