(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                               Organi 
 
  §1 Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai  seguenti
organi: 
    a) Assemblea generale, 
    b) Comitato amministrativo, 
    c) Commissione di revisione, 
    d) Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose
(Commissione di esperti del RID), 
    e) Commissione per l'agevolazione ferroviaria, 
    f) Commissione di esperti tecnici, 
    g) Segretario generale. 
  § 2 L'Assemblea  generale  puo'  decidere  la  creazione  a  titolo
temporaneo di altre commissioni per compiti specifici. 
  § 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle
Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f),  non  si  tiene  conto
degli Stati membri che non hanno diritto di voto (articolo 14,  §  5,
articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4). 
  § 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale,  la
presidenza  del  Comitato  amministrativo  nonche'  la  funzione   di
Segretario generale devono essere attribuite  a  cittadini  di  Stati
membri diversi.