Articolo 14 Assemblea generale § 1 L'Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri. § 2 L'Assemblea generale: a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) designa i membri del Comitato amministrativo, nonche' un membro supplente per ciascuno di essi ed elegge lo Stato membro che ne assicurera' la Presidenza (articolo 15 , §§ da 1 a 3); c) elegge il Segretario generale (articolo 21, § 2); d) emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e del Segretario generale; e) fissa, per periodi di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione in ogni periodo budgetario (articolo 25); in mancanza, emana per un periodo che non deve superare sei anni, direttive sulla limitazione di tali spese; f) decide se la sede dell'Organizzazione deve essere stabilita in un altro luogo (articolo primo, § 2); g) decide riguardo all'introduzione di altre lingue di lavoro (articolo primo, § 6); h) decide sul rilevamento di altre competenze da parte dell'Organizzazione (articolo 4, §1) nonche' sul trasferimento di competenze dall'Organizzazione ad un'altra organizzazione intergovernativa (articolo 4, § 2); i) decide, se del caso, la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici ( articolo 13, §2); j) esamina se il comportamento di uno Stato debba essere considerato come tacita denuncia (articolo 26, § 7); k) decide di affidare l'esecuzione della revisione dei conti ad uno Stato membro diverso dallo Stato di sede (articolo 27, § 1); l) decide su proposte volte a modificare la Convenzione (articolo 33, §§ 2 e 3); m) decide in merito alle domande di adesione che le vengono presentate (articolo 37,§ 4) n) decide sulle condizioni di adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica (articolo 38, § 1); o) decide in merito alle domande di associazione che le vengono sottoposte (articolo 39, § 1); p) decide in merito allo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle proprie competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa (articolo 43); q) decide in merito ad altre questioni iscritte all'ordine del giorno. §3 Il Segretario generale convoca l'Assemblea generale ogni tre anni o su richiesta sia di un terzo degli Stati membri sia del Comitato amministrativo, come pure nei casi di cui all'articolo 33, §§ 2 e 3 e all'articolo 37, §4. Egli invia agli Stati membri il progetto d'ordine del giorno, al piu' tardi tre mesi prima dell'apertura della sessione, secondo le modalita' definite dal regolamento interno di cui al § 2, lettera a). §4 All'Assemblea generale, il quorum (articolo 13, §3) e' ottenuto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia uno Stato non puo' rappresentare piu' di un altro Stato. §5 In caso di votazione dell'Assemblea generale relativa a modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno fatto, in conformita' all'articolo 42, § 1, prima frase, una dichiarazione relativa all'Appendice pertinente, non hanno diritto di voto. §6 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione, salvo nei casi del § 2, lettere e), f), g), h), l) e p) e nel caso dell'articolo 34, § 6 , per i quali e' richiesta la maggioranza di due terzi. Tuttavia, nel caso del § 2, lettera l), la maggioranza di due terzi e' richiesta solo ove si tratti di proposte volte a modificare la Convenzione vera e propria, ad eccezione degli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10, nonche' il Protocollo di cui all'articolo primo, § 4. §7 Su invito del Segretario generale, emanato di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri, a) Stati non membri dell'Organizzazione, b) Organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attivita' dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno, possono partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.