(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                         Assemblea generale 
 
  § 1 L'Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri. 
  § 2 L'Assemblea generale: 
    a) stabilisce il proprio regolamento interno; 
    b) designa i  membri  del  Comitato  amministrativo,  nonche'  un
membro supplente per ciascuno di essi ed elegge lo Stato  membro  che
ne assicurera' la Presidenza (articolo 15 , §§ da 1 a 3); 
    c) elegge il Segretario generale (articolo 21, § 2); 
    d)  emana  direttive   riguardanti   l'attivita'   del   Comitato
amministrativo e del Segretario generale; 
    e) fissa, per periodi di  sei  anni,  l'ammontare  massimo  delle
spese dell'Organizzazione in ogni periodo budgetario  (articolo  25);
in mancanza, emana per un periodo che non  deve  superare  sei  anni,
direttive sulla limitazione di tali spese; 
    f) decide se la sede dell'Organizzazione deve essere stabilita in
un altro luogo (articolo primo, § 2); 
    g) decide riguardo all'introduzione di  altre  lingue  di  lavoro
(articolo primo, § 6); 
    h)  decide  sul  rilevamento  di  altre   competenze   da   parte
dell'Organizzazione (articolo 4, §1)  nonche'  sul  trasferimento  di
competenze    dall'Organizzazione    ad    un'altra    organizzazione
intergovernativa (articolo 4, § 2); 
    i) decide, se del caso, la creazione a titolo temporaneo di altre
commissioni per compiti specifici ( articolo 13, §2); 
    j)  esamina  se  il  comportamento  di  uno  Stato  debba  essere
considerato come tacita denuncia (articolo 26, § 7); 
    k) decide di affidare l'esecuzione della revisione dei  conti  ad
uno Stato membro diverso dallo Stato di sede (articolo 27, § 1); 
    l) decide su proposte volte a modificare la Convenzione (articolo
33, §§ 2 e 3); 
    m) decide in merito alle  domande  di  adesione  che  le  vengono
presentate (articolo 37,§ 4) 
    n) decide  sulle  condizioni  di  adesione  di  un'organizzazione
regionale d'integrazione economica (articolo 38, § 1); 
    o) decide in merito alle domande di associazione che  le  vengono
sottoposte (articolo 39, § 1); 
    p) decide  in  merito  allo  scioglimento  dell'Organizzazione  e
l'eventuale  trasferimento  delle  proprie  competenze  ad   un'altra
organizzazione intergovernativa (articolo 43); 
    q) decide in merito ad altre questioni  iscritte  all'ordine  del
giorno. 
  §3 Il Segretario generale convoca  l'Assemblea  generale  ogni  tre
anni o su richiesta sia di  un  terzo  degli  Stati  membri  sia  del
Comitato amministrativo, come pure nei casi di cui  all'articolo  33,
§§ 2 e 3 e all'articolo 37, §4.  Egli  invia  agli  Stati  membri  il
progetto  d'ordine  del  giorno,  al  piu'  tardi  tre   mesi   prima
dell'apertura della  sessione,  secondo  le  modalita'  definite  dal
regolamento interno di cui al § 2, lettera a). 
  §4 All'Assemblea generale, il quorum (articolo 13, §3) e'  ottenuto
quando la maggioranza degli Stati membri vi sono  rappresentati.  Uno
Stato membro puo' farsi  rappresentare  da  un  altro  Stato  membro;
tuttavia uno Stato non puo' rappresentare piu' di un altro Stato. 
  §5  In  caso  di  votazione  dell'Assemblea  generale  relativa   a
modifiche delle Appendici della Convenzione,  gli  Stati  membri  che
hanno fatto, in conformita' all'articolo 42, § 1,  prima  frase,  una
dichiarazione relativa all'Appendice pertinente, non hanno diritto di
voto. 
  §6 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza degli
Stati membri rappresentati al momento della votazione, salvo nei casi
del § 2, lettere e), f), g), h), l) e p) e nel caso dell'articolo 34,
§ 6 , per i quali e' richiesta la maggioranza di due terzi. Tuttavia,
nel caso del §  2,  lettera  l),  la  maggioranza  di  due  terzi  e'
richiesta solo ove si  tratti  di  proposte  volte  a  modificare  la
Convenzione vera e propria, ad eccezione degli articoli 9 e 27, §§ da
2 a 10, nonche' il Protocollo di cui all'articolo primo, § 4. 
  §7 Su invito del Segretario generale, emanato di comune accordo con
la maggioranza degli Stati membri, 
    a) Stati non membri dell'Organizzazione, 
    b) Organizzazioni ed associazioni  internazionali  competenti  su
questioni riguardanti  le  attivita'  dell'Organizzazione  o  che  si
occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno, 
  possono   partecipare,   con   voto   consultivo,   alle   sessioni
dell'Assemblea generale.