(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                       Comitato amministrativo 
 
  §1 Il Comitato amministrativo si compone di un  terzo  degli  Stati
membri. 
  §2 I membri del Comitato ed un membro  supplente  per  ciascuno  di
essi, nonche' lo Stato membro che presiede  sono  designati  per  tre
anni. La composizione del Comitato e' determinata per ciascun periodo
tenendo conto segnatamente di  un'equa  ripartizione  geografica.  Un
membro supplente divenuto  membro  del  Comitato  in  un  determinato
periodo deve essere designato come membro del Comitato per il periodo
successivo. 
  §3 In caso di seggio vacante, di sospensione del diritto di voto di
un membro o  in  caso  di  assenza  di  un  membro  in  due  sessioni
consecutive del Comitato, senza che questi si faccia rappresentare da
un altro membro in conformita' al § 6, il membro supplente  designato
dall'Assemblea generale ne esercita  le  funzioni  per  il  rimanente
periodo. 
  § 4 A prescindere dal caso previsto al § 3,  nessuno  Stato  membro
puo' far parte del Comitato per piu' di due  periodi  consecutivi  ed
interi. 
  § 5 Il Comitato 
    a) stabilisce il proprio regolamento interno; 
    b) conclude l'accordo di sede; 
    c) stabilisce lo statuto del personale dell'Organizzazione; 
    d) nomina, tenendo conto della  competenza  dei  candidati  e  di
un'equa    ripartizione    geografica,    gli     alti     funzionari
dell'Organizzazione; 
    e)  stabilisce  un  regolamento  concernente  le  finanze  e   la
contabilita' dell'Organizzazione; 
    f) approva il programma di lavoro,  il  bilancio  preventivo,  il
rapporto di gestione ed i conti dell'Organizzazione ; 
    g) fissa, in base ai conti  approvati,  i  contributi  definitivi
dovuti dagli Stati membri in conformita' all'articolo 26  per  i  due
anni civili trascorsi, nonche' l'ammontare dell'anticipo di tesoreria
dovuta dagli Stati membri  in  conformita'  all'articolo  26  §5  per
l'anno in corso e per il successivo anno civile; 
    h) determina le  competenze  dell'Organizzazione  che  riguardano
tutti gli Stati membri o solo alcuni degli Stati membri,  nonche'  le
spese che, di conseguenza, sono a  carico  di  tali  Stati  membri  (
articolo 26, § 4); 
    i)  stabilisce   l'ammontare   delle   specifiche   remunerazioni
(articolo 26, § 11); 
    j) impartisce  direttive  speciali  per  la  verifica  dei  conti
(articolo 27, § 1); 
    k) approva  l'assunzione  di  funzioni  amministrative  da  parte
dell'Organizzazione  (articolo  4  §3)  e  stabilisce  i   contributi
specifici dovuti dallo Stato membro interessato; 
    l) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto
dei conti annuali nonche' le proprie decisioni e raccomandazioni; 
    m)  stabilisce  e  comunica   agli   Stati   membri,   in   vista
dell'Assemblea   generale   incaricata   di   determinare   la    sua
composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della  sessione,
un rapporto sulla propria attivita',  nonche'  proposte  relative  al
proprio rinnovamento (articolo 14, §2, lettera b); 
    n) controlla la gestione del Segretario generale; 
    o) vigila affinche' il Segretario generale applichi correttamente
la convenzione ed esegua le decisioni adottate da altri organi; a tal
fine  il  Comitato  puo'  prendere  tutti  i  provvedimenti  atti   a
migliorare  l'applicazione  della  Convenzione   e   delle   suddette
decisioni; 
    p)  esprime  pareri  motivati   sulle   questioni   che   possono
interessare l'attivita' dell'Organizzazione e che gli sono sottoposte
da uno Stato membro o dal Segretario generale; 
    q) dirime le controversie fra uno Stato membro ed  il  Segretario
generale tenendo conto della sua funzione  di  depositario  (articolo
36, §2); 
    r) decide sulle richieste di sospensione della qualita' di membro
(articolo 40). 
  § 6 Nel Comitato, il quorum e' raggiunto quando due terzi dei  suoi
membri vi sono rappresentati. Un membro puo' farsi  rappresentare  da
un altro membro; tuttavia un membro non puo' rappresentare piu' di un
altro membro. 
  §7 Il Comitato prende le sue decisioni  a  maggioranza  dei  membri
rappresentati al momento del voto. 
  § 8 Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce presso la sede
dell'Organizzazione. I processi verbali delle sessioni sono inviati a
tutti gli Stati membri. 
  § 9 Il presidente del Comitato: 
  a) convoca  il  Comitato  almeno  una  volta  l'anno  ,  nonche'  a
richiesta sia di quattro suoi membri, sia del Segretario generale; 
  c) indirizza ai  membri  del  Comitato  il  progetto  d'ordine  del
giorno; 
  d) tratta, nei limiti ed alle condizioni definite  nel  regolamento
interno del Comitato, le questioni  urgenti  esposte  nell'intervallo
fra le sessioni; 
  e) firma l'accordo di sede previsto al § 5, lettera b). 
  § 10  Il  Comitato  puo',  nei  limiti  delle  proprie  competenze,
incaricare il presidente di eseguire alcuni compiti specifici.