(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                             Commissioni 
 
  § 1 Le Commissioni di cui all'articolo 13, § 1, lettere da c) ad f)
e § 2 si compongono in linea di massima di tutti  gli  Stati  membri.
Quando la Commissione di revisione, la Commissione di esperti del RID
o la Commissione di esperti tecnici deliberano e decidono nell'ambito
delle loro competenze su modifiche delle Appendici della Convenzione,
gli Stati membri che hanno rilasciato in conformita' all'articolo 42,
§ 1, prima frase, una dichiarazione sulle Appendici in  oggetto,  non
siedono nella relativa Commissione. 
  §  2  Il  Segretario  generale  convoca  le  Commissioni  sia   per
iniziativa propria, sia a richiesta di cinque  Stati  membri,  sia  a
richiesta del Comitato amministrativo. Il Segretario  generale  invia
il progetto d'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due  mesi
prima dell'apertura della sessione. 
  § 3 Uno Stato membro puo' farsi rappresentare  da  un  altro  Stato
membro: tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di altri  due
Stati. 
  §4 Ciascuno Stato membro rappresentato ha diritto ad un  voto.  Una
proposta e' adottata se il numero di voti positivi e': 
    a) almeno pari al terzo del numero di Stati membri  rappresentati
al momento del voto e 
    b) superiore al numero di voti negativi. 
  § 5 Dietro invito del Segretario generale deciso di comune  accordo
con la maggioranza degli Stati membri, 
    a) Stati non membri dell'Organizzazione, 
    b) Stati membri che tuttavia non sono  membri  delle  Commissioni
competenti; 
    c) organizzazioni ed associazioni  internazionali  competenti  su
questioni riguardanti  le  attivita'  dell'Organizzazione  o  che  si
occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno, 
  possono partecipare con un  voto  consultivo  alle  sessioni  delle
Commissioni. 
  § 6  Le  Commissioni  eleggono  per  ciascuna  sessione  o  per  un
determinato periodo, un presidente ed uno o piu' vice presidenti. 
  § 7 Le deliberazioni  hanno  luogo  nelle  lingue  di  lavoro.  Gli
interventi presentati in seduta in una delle lingue di  lavoro,  sono
tradotti per l'essenziale nelle altre lingue di lavoro, le proposte e
le decisioni sono tradotte integralmente. 
  § 8 I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le  proposte  e
le decisioni sono riprodotte integralmente. Per cio' che concerne  le
decisioni solo il testo francese fa fede.  I  processi  verbali  sono
distribuiti a tutti gli Stati membri. 
  § 9 Le Commissioni possono creare gruppi di  lavoro  incaricati  di
trattare determinate questioni. 
  § 10 Le Commissioni si dotano di un regolamento interno.