Articolo 17 Commissione di revisione § 1 La Commissione di revisione: a) decide, in conformita' all'articolo 33, § 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione; b) esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformita' all'articolo 33, § 2, all'Assemblea generale. § 2 Nella Commissione di revisione il quorum e' raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.