(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                      Commissione di revisione 
 
  § 1 La Commissione di revisione: 
    a) decide, in conformita' all'articolo 33, §  4,  sulle  proposte
volte a modificare la Convenzione; 
    b)  esamina  le  proposte  da  sottoporre   per   decisione,   in
conformita' all'articolo 33, § 2, all'Assemblea generale. 
  § 2 Nella Commissione di revisione il quorum e' raggiunto quando la
maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.