(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                   Commissione di esperti del RID 
 
  § 1 La Commissione  di  esperti  del  RID  decide,  in  conformita'
all'articolo  33,  §  5  sulle  proposte  volte   a   modificare   la
Convenzione. 
  § 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (articolo 13, §
3)  e'  raggiunto  quando  un  terzo  degli  Stati   membri   vi   e'
rappresentato.