Articolo 18 Commissione di esperti del RID § 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformita' all'articolo 33, § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione. § 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.