Articolo 19 Commissione di facilitazione ferroviaria § 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria : a) si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario; b) raccomanda norme , metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria. § 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.