(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 19)
                             Articolo 19 
 
              Commissione di facilitazione ferroviaria 
 
  § 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria : 
    a)  si  pronuncia  su  tutte  le  questioni  volte  a  facilitare
l'attraversamento  delle  frontiere   nel   traffico   internazionale
ferroviario; 
    b) raccomanda norme , metodi, procedure e  prassi  relative  alla
facilitazione ferroviaria. 
  § 2 Nella  Commissione  di  facilitazione  ferroviaria,  il  quorum
(articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi
e' rappresentato.