(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                   Commissione di esperti tecnici 
 
  § 1 La Commissione di esperti tecnici: 
    a) decide, in conformita' all'articolo 5  delle  Regole  uniformi
APTU, sulla validazione di una norma tecnica  relativa  al  materiale
ferroviario   destinato   ad   essere   utilizzato    nel    traffico
internazionale; 
    b) decide, in conformita' all'articolo 6  delle  Regole  uniformi
APTU, sull'adozione di una  prescrizione  tecnica  uniforme  relativa
alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura
concernente il materiale ferroviario destinato ad  essere  utilizzato
nel traffico internazionale; 
    c) vigila sull'applicazione di norme tecniche e  di  prescrizioni
tecniche uniformi relative  al  materiale  ferroviario  destinato  ad
essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario, ed esamina
il loro sviluppo in previsione della loro validazione o adozione,  in
conformita' alle procedure previste agli articoli 5 e 6 delle  Regole
uniformi APTU; 
    d) decide in conformita' all'articolo 33 § 6; riguardo a proposte
volte a modificare la Convenzione; 
    e) tratta tutti gli  altri  affari  che  le  sono  attribuiti  in
conformita' alle Regole uniformi APTU ed alle Regole uniformi ATMF. 
  § 2 Nella Commissione di esperti tecnici, il quorum  (articolo  13,
§3) e'  raggiunto  quando  la  meta'  degli  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 16 § 1 vi sono rappresentati. Al momento  dell'adozione
di decisioni sulle disposizioni degli Allegati delle Regole  uniformi
APTU,  gli  Stati  membri  che  hanno   formulato   un'obiezione   in
conformita' all'articolo 35 § 4 riguardo alle disposizioni in oggetto
o che hanno reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1
delle Regole uniformi APTU, non hanno diritto di voto. 
  § 3 La Commissione di esperti tecnici puo' sia convalidare le norme
tecniche o adottare prescrizioni tecniche uniformi, sia rifiutare  di
convalidarle o di adottarle; essa non puo' in alcun caso modificarle.