Articolo 20 Commissione di esperti tecnici § 1 La Commissione di esperti tecnici: a) decide, in conformita' all'articolo 5 delle Regole uniformi APTU, sulla validazione di una norma tecnica relativa al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; b) decide, in conformita' all'articolo 6 delle Regole uniformi APTU, sull'adozione di una prescrizione tecnica uniforme relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura concernente il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; c) vigila sull'applicazione di norme tecniche e di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario, ed esamina il loro sviluppo in previsione della loro validazione o adozione, in conformita' alle procedure previste agli articoli 5 e 6 delle Regole uniformi APTU; d) decide in conformita' all'articolo 33 § 6; riguardo a proposte volte a modificare la Convenzione; e) tratta tutti gli altri affari che le sono attribuiti in conformita' alle Regole uniformi APTU ed alle Regole uniformi ATMF. § 2 Nella Commissione di esperti tecnici, il quorum (articolo 13, §3) e' raggiunto quando la meta' degli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 § 1 vi sono rappresentati. Al momento dell'adozione di decisioni sulle disposizioni degli Allegati delle Regole uniformi APTU, gli Stati membri che hanno formulato un'obiezione in conformita' all'articolo 35 § 4 riguardo alle disposizioni in oggetto o che hanno reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1 delle Regole uniformi APTU, non hanno diritto di voto. § 3 La Commissione di esperti tecnici puo' sia convalidare le norme tecniche o adottare prescrizioni tecniche uniformi, sia rifiutare di convalidarle o di adottarle; essa non puo' in alcun caso modificarle.