(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                         Segretario generale 
 
  § 1 Il Segretario  generale  assume  le  funzioni  di  segretariato
dell'Organizzazione. 
  § 2 Il Segretario generale e' eletto dall'Assemblea generale per un
periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte . 
  §3 Il Segretario generale deve in particolare : 
    a) assumersi le funzioni di depositario (articolo 36); 
    b) rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno; 
    c) comunicare agli Stati membri (articolo 34, § 1;  articolo  35,
§1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni; 
    d) eseguire i compiti che gli sono affidati  dagli  altri  organi
dell'Organizzazione; 
    e) istruire le proposte di Stati membri  volte  a  modificare  la
Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti; 
    f) convocare l'Assemblea generale e le Commissioni  (articolo.14,
§ 3; articolo 16, § 2); 
    g) inviare  agli  Stati  membri,  in  tempo  utile,  i  documenti
necessari per le sessioni dei vari organi; 
    h) elaborare il programma di  lavoro,  il  progetto  di  bilancio
preventivo  ed  il  rapporto  di   gestione   dell'Organizzazione   e
sottoporli all'approvazione  del  Comitato  amministrativo  (articolo
25); 
    i)  gestire  le  finanze  dell'Organizzazione   nell'ambito   del
bilancio preventivo approvato; 
    j) cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la
propria  mediazione,  di  dirimere  le  controversie  fra  le  parti,
originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; 
    k) emanare a richiesta di tutte le  parti  in  causa,  un  parere
sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione
della Convenzione; 
    l) assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V; 
    m) ricevere le comunicazioni  fatte  dagli  Stati  membri,  dalle
organizzazioni   e   dalle   associazioni   internazionali   di   cui
all'articolo  16,  §5  e  dalle   imprese   (trasportatori,   gestori
d'infrastruttura ecc.) che  partecipano  al  traffico  internazionale
ferroviario e notificarle, se del  caso,  agli  altri  Stati  membri,
organizzazioni ed associazioni internazionali, nonche' alle imprese; 
    n) dirigere il personale dell'Organizzazione ; 
    o) informare in tempo utile gli Stati  membri  riguardo  a  posti
vacanti nei ruoli dell'Organizzazione; 
    p)  aggiornare  e  pubblicare  le  liste  delle  linee   di   cui
all'articolo 24. 
  § 4 Il  Segretario  generale  puo'  di  sua  iniziativa  presentare
proposte volte a modificare la Convenzione.