(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 22)
Articolo 22
Personale dell'Organizzazione
I diritti e gli obblighi del personale dell'Organizzazione sono
determinati dallo statuto del personale stabilito dal Comitato
amministrativo in conformita' all'articolo 15, ยง 5, lettera c).