(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                    Personale dell'Organizzazione 
 
  I diritti e gli obblighi  del  personale  dell'Organizzazione  sono
determinati  dallo  statuto  del  personale  stabilito  dal  Comitato
amministrativo in conformita' all'articolo 15, ยง 5, lettera c).