(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                             Bollettino 
 
  §  1  L'Organizzazione  pubblica  un  bollettino  che  contiene  le
comunicazioni ufficiali nonche' quelle necessarie ed  utili  ai  fini
dell'applicazione della Convenzione. 
  § 2 Le comunicazioni spettanti al  Segretario  generale  in  virtu'
della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma
di una pubblicazione nel bollettino.