Articolo 23 Bollettino § 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonche' quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione. § 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtu' della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.