Articolo 24 Liste delle linee § 1 Le linee marittime e di navigazione interna, di cui agli articoli primi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, sulle quali si effettuano trasporti che sono oggetto di un solo contratto di trasporto, in aggiunta ad un trasporto ferroviario, sono iscritte in due liste: a) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIV, b) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIM, § 2 Le linee ferroviarie di uno Stato membro che ha formulato una riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM sono iscritte in due liste in conformita' a tale riserva: a) lista delle linee ferroviarie CIV, b) lista delle linee ferroviarie CIM § 3 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro comunicazioni relative all'iscrizione o alla radiazione delle linee di cui ai §§ 1 e 2. Le linee marittime e di navigazione interna di cui al § 1, nel caso in cui collegano Stati membri, possono essere iscritte solo previo accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea, e' sufficiente la comunicazione di uno solo di questi Stati. § 4 Il Segretario generale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri. § 5 I trasporti sulle linee marittime e di navigazione interna di cui al § 1 ed i trasporti sulle linee ferroviarie di cui al § 2 sono soggetti alle disposizioni della Convenzione scaduto un mese dalla data di notifica dell'iscrizione, da parte del Segretario generale. Tale linea cessa di essere sottoposta alle disposizioni della Convenzione scaduti tre mesi dalla data di notifica della radiazione da parte del Segretario generale, salvo per quanto riguarda i trasporti in corso non ancora terminati.