(Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                          Liste delle linee 
 
  § 1 Le linee marittime  e  di  navigazione  interna,  di  cui  agli
articoli primi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM,
sulle quali si effettuano trasporti  che  sono  oggetto  di  un  solo
contratto di trasporto, in aggiunta ad un trasporto ferroviario, sono
iscritte in due liste: 
    a) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIV, 
    b) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIM, 
  § 2 Le linee ferroviarie di uno Stato membro che ha  formulato  una
riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole  uniformi
CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6  delle  Regole  uniformi
CIM sono iscritte in due liste in conformita' a tale riserva: 
    a) lista delle linee ferroviarie CIV, 
    b) lista delle linee ferroviarie CIM 
  § 3 Gli  Stati  membri  inviano  al  Segretario  generale  le  loro
comunicazioni relative all'iscrizione o alla radiazione  delle  linee
di cui ai §§ 1 e 2. Le linee marittime e di  navigazione  interna  di
cui al § 1, nel caso in cui collegano Stati  membri,  possono  essere
iscritte solo previo accordo di questi Stati; per  la  radiazione  di
una tale linea, e' sufficiente la comunicazione di uno solo di questi
Stati. 
  § 4 Il Segretario generale notifica l'iscrizione o la radiazione di
una linea a tutti gli Stati membri. 
  § 5 I trasporti sulle linee marittime e di navigazione  interna  di
cui al § 1 ed i trasporti sulle linee ferroviarie di cui al § 2  sono
soggetti alle disposizioni della Convenzione scaduto  un  mese  dalla
data di notifica dell'iscrizione, da parte del  Segretario  generale.
Tale  linea  cessa  di  essere  sottoposta  alle  disposizioni  della
Convenzione scaduti tre mesi dalla data di notifica della  radiazione
da parte  del  Segretario  generale,  salvo  per  quanto  riguarda  i
trasporti in corso non ancora terminati.