PROTOCOLLO relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo Le Parti contraenti del presente Protocollo, Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione, Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino, Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo, Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali, Costatando altresi' il contributo della Comunita' europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento, Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione, Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che e' in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunita' europea, Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilita' e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento, Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995; b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o puo' risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o puo' presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o piu' Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata; c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare; d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro: i) le attivita' marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attivita' di pesca; ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attivita' ricreative, della zona in questione; iii) la salute delle popolazioni costiere; iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona; v) la conservazione della diversita' biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere; e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale; f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che e' amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.