(Protocollo-art. 1)
                             PROTOCOLLO 
 
relativo   alla    cooperazione    in    materia    di    prevenzione
  dell'inquinamento provocato dalle navi e,  in  caso  di  situazione
  critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo 
    Le Parti contraenti del presente Protocollo, 
    Essendo parti  della  convenzione  per  la  protezione  del  Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16  febbraio
1976 e modificata il 10 giugno 1995, 
    Desiderose  di  attuare  gli  articoli  6  e  9  della   suddetta
convenzione, 
    Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi  e
sostanze nocive e potenzialmente pericolose o  la  minaccia  di  tale
inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo
per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino, 
    Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi e la risposta agli episodi di  inquinamento,  qualunque  ne  sia
l'origine, richiede la cooperazione di tutti  gli  Stati  rivieraschi
del Mare Mediterraneo, 
    Riconoscendo    il    ruolo     dell'Organizzazione     marittima
internazionale  e  l'importanza  di  cooperare  nel  suo  quadro,  in
particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo  delle  regole  e
norme  internazionali  volte  a  prevenire,  ridurre  e   controllare
l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, 
    Sottolineando gli sforzi compiuti  dagli  Stati  rivieraschi  del
Mediterraneo   per   l'attuazione   di   queste   regole   e    norme
internazionali, 
    Costatando  altresi'  il  contributo  della   Comunita'   europea
all'attuazione delle norme internazionali  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, 
    Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione  nella  zona
del Mare Mediterraneo per  promuovere  l'attuazione  effettiva  della
regolamentazione  internazionale  volta  a   prevenire,   ridurre   e
controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, 
    Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed  efficace
a   livello   nazionale,   regionale   e   subregionale    ai    fini
dell'introduzione  di  misure  urgenti  in   caso   di   inquinamento
dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento, 
    Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina
paga»  e  il  metodo  della  valutazione  dell'impatto  ambientale  e
applicando le migliori tecniche disponibili e  le  migliori  pratiche
ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione, 
    Tenendo presenti le  disposizioni  pertinenti  della  convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego  Bay  il
10 dicembre 1982, che e' in vigore e della  quale  sono  parti  molti
Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunita' europea, 
    Tenendo conto delle  convenzioni  internazionali  in  materia  di
sicurezza marittima, prevenzione  dell'inquinamento  provocato  dalle
navi,  preparazione  e  risposta  agli  episodi  di  inquinamento   e
responsabilita' e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento, 
    Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in
materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente protocollo si intende per: 
    a) «convenzione»: la  convenzione  per  la  protezione  del  Mare
Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16  febbraio
1976 e modificata il 10 giugno 1995; 
    b) «episodio di inquinamento»: un fatto o  un  insieme  di  fatti
aventi la stessa origine, da cui risulta o puo' risultare uno scarico
di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente  pericolose  e
che presenta o puo' presentare una minaccia per l'ambiente  marino  o
per il litorale o per gli interessi connessi di uno o  piu'  Stati  e
che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata; 
    c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»:  ogni  sostanza
diversa da un idrocarburo che, se  introdotta  nell'ambiente  marino,
rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle  risorse
biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio  alle
attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo
legittimo del mare; 
    d) «interessi connessi»: gli interessi di  uno  Stato  rivierasco
direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro: 
    i)  le  attivita'  marittime  costiere,  portuali  o  d'estuario,
comprese le attivita' di pesca; 
    ii)  l'attrattiva  storica  e  turistica,  compresi   gli   sport
acquatici ed altre attivita' ricreative, della zona in questione; 
    iii) la salute delle popolazioni costiere; 
    iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della
zona; 
    v)  la  conservazione  della   diversita'   biologica   e   l'uso
sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere; 
      e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta
a  prevenire,  ridurre  e  controllare  l'inquinamento  dell'ambiente
marino  provocato  dalle  navi,  adottata  a   livello   mondiale   e
conformemente  al  diritto  internazionale,   sotto   l'egida   delle
istituzioni specializzate  delle  Nazioni  Unite,  e  in  particolare
dell'Organizzazione marittima internazionale; 
      f) «Centro regionale»: il «centro  regionale  per  la  risposta
d'emergenza in caso di inquinamento  marino  nel  Mare  Mediterraneo»
(REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza  dei
plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla
protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che
e' amministrato dall'Organizzazione marittima  internazionale  e  dal
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente  e  i  cui  obiettivi  e
funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.