Articolo 10 Misure operative 1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento: a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocita' di deriva delle chiazze; b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento; c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti; d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9. 2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare: a) le vite umane; b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale. La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.