(Protocollo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                          Misure operative 
 
    1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento: 
    a) effettua le  valutazioni  necessarie  concernenti  la  natura,
l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento
o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli  idrocarburi
o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione
e la velocita' di deriva delle chiazze; 
    b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire,  ridurre  e,
per  quanto  possibile,  eliminare  gli  effetti   dell'episodio   di
inquinamento; 
    c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di  essere
interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e  di
ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale  episodio  e
trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale,
che le comunica a tutte le altre parti; 
    d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo  possibile
ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9. 
    2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da
una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare: 
    a) le vite umane; 
    b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente,  a  prevenire  o
ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale. 
    La parte che intraprende tale azione ne informa  l'Organizzazione
marittima  internazionale  direttamente,  oppure  tramite  il  Centro
regionale.