Allegato 3 Indicatori e soglie di valutazione per il riconoscimento del carattere scientifico 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono individuati i seguenti indicatori e soglie di valutazione: a) per la lettera d) del comma 3, la qualifica di Centro di riferimento regionale o sovraregionale per singola area tematica di cui all'allegato 1 e' per almeno 1.5 milioni di abitanti, ad eccezione delle regioni con un numero inferiore di abitanti, e deve avere l'indice di case mix (ove applicabile) migliore di almeno il 10% rispetto a quello della media nazionale, e comunque ad esclusione dell'area tematica riabilitativa. b) per le lettere e) ed f) del comma 3, sono individuati i seguenti standard di benchmarking ricavabili dai sistemi bibliometrici internazionali (SCOPUS, Incites) riferiti a: 1. Impact Factor Normalizzato (IFN) prodotto nell'anno con le soglie di 500 punti/anno per tutte le aree tematiche ad esclusione di Pediatria, Ematologia ed Immunologia, Geriatria, Malattie infettive, per le quali la soglia e' di 700 punti/anno, e delle aree di Neurologia, Oncologia e Cardiologia-Pneumologia per le quali la soglia viene fissata a 900 punti di IFN/anno; 2. «Field Weight Citation» delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale ed europea; 3. «% International Collaboration» delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale ed europea; 4. «% National Collaboration» delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale ed europea. 2. Per le sedi secondarie degli IRCCS, ai fini della verifica che le stesse contribuiscano con capacita' operative di alto livello ai risultati dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS, sono individuati i seguenti indicatori e soglie di valutazione: a) per la lettera d) del comma 3, qualora la sede secondaria svolga attivita' assistenziale, la qualifica di Centro di riferimento territoriale; b) per le lettere e) ed f) del comma 3, il volume dell'attivita' di ricerca pari ad almeno il 25% rispetto alla produzione scientifica della sede principale nonche' gli standard di benchmarking ricavabili dai sistemi bibliometrici internazionali (SCOPUS, Incites) indicati al precedente comma 3 quinquies.