(all. 4 - art. 1)
5.4 Parte C - Informazioni sul conto economico
  Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art.  7,  comma
3, del "decreto" riguardano conti del conto economico, i motivi della
deroga  e  la  sua  influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del  risultato  economico  sono
spiegati  nella  sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali
conti devono essere illustrati.
Sezione 1 - Gli interessi
  Formano oggetto di illustrazione nella  presente  sezione  i  conti
relativi alle voci 10 e 20.
Sezione 2 - Le commissioni
  Formano  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione i conti
relativi alle voci 40 e 50.
Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
  Forma oggetto di illustrazione  nella  presente  sezione  il  conto
relativo alla voce 60.
3.1  Composizione  della  voce  60  "profitti/perdite  da  operazioni
finanziarie"
  Nella presente tabella deve figurare,  separatamente  per  comparto
operativo  (titoli,  valute,  altri  strumenti),  la composizione dei
profitti/perdite da operazioni finanziarie, distinguendo i  risultati
delle  valutazioni  (punti  A.1  e  A.2) da quelli delle negoziazioni
(punto B) i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai
contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.
  Per le operazioni su valute i risultati delle negoziazioni e quelli
delle valutazioni devono essere indicati unitariamente nel punto B.
  Nella riga dei totali va riportata, con  il  pertinente  segno,  la
somma  algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun
comparto  operativo.  La  somma  algebrica  dei   tre   totali   deve
corrispondere  all'importo indicato nella voce 60 del conto economico
("profitti/perdite da operazioni finanziarie").
  Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del
totale dei profitti/perdite del  comparto  secondo  le  categorie  di
titoli  (considerate  nella tabella) oggetto delle operazioni stesse.
In corrispondenza di ciascuna  categoria  occorre  indicare,  con  il
pertinente  segno,  la  somma  algebrica dei proventi e delle perdite
risultanti  dalle  negoziazioni  e  dalle   valutazioni   che   hanno
interessato la categoria medesima.
  Tra  i  proventi  e  le  perdite su titoli di Stato devono figurare
soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.
Sezione 4 - Le spese amministrative
  Forma oggetto di illustrazione  nella  presente  sezione  il  conto
relativo alla voce 80.
4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
  Il  numero  medio e' calcolato come media aritmetica del numero dei
dipendenti  alla  fine  dell'esercizio  e  di  quello  dell'esercizio
precedente.
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
  Formano  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione i conti
relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.
  Devono  essere  indicate  separatamente  le rettifiche di valore su
crediti verso enti creditizi, clientela, imprese del gruppo  e  altre
imprese partecipate, se tale distinzione sia sostanziale.
5.1  Composizione  della  voce 120 "rettifiche di valore su crediti e
accantonamenti per garanzie e impegni"
  Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve  figurare
l'importo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti determinati in
modo forfettario  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  5  e  7,  del
"decreto".
Sezione 6 - Altre voci del conto economico
  Formano  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione i conti
relativi alle voci del conto economico  non  trattate  nelle  sezioni
precedenti.
6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"
6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"
6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari"
6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari"
  Nelle  presenti  voci  deve figurare la composizione delle voci 70,
110, 180 e 190 del conto economico,  quando  il  loro  ammontare  sia
apprezzabile.
Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico
7.1 Distribuzione territoriale dei proventi
  Nella  presente  voce  deve  essere  indicata  la  ripartizione per
mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 30, 40,  60  e
70   del   conto   economico,   se   tali   mercati  siano  tra  loro
significativamente   differenti   per   l'organizzazione    dell'ente
creditizio o finanziario.
  E'  consentito  omettere  tali  informazioni,  quando  esse possano
arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio.  Di  tale
omissione e' fatta menzione nella presente sezione.
5.5 Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci
1.1 Compensi
1.2 Crediti e garanzie rilasciate
  Nelle  presenti  voci devono essere indicati l'importo dei compensi
spettanti agli amministratori e ai  sindaci  dell'ente  creditizio  o
finanziario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in
loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.
Sezione   2  -  Impresa  capogruppo  o  ente  creditizio  comunitario
controllante
2.1 Denominazione
2.2 Sede
  Nelle presenti voci devono figurare  la  denominazione  e  la  sede
dell'impresa  capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale
e' incluso,  come  impresa  controllata  o  sottoposta  al  controllo
congiunto,  l'ente  creditizio  o  finanziario che redige il bilancio
d'esercizio (occorre anche indicare,  se  diverso  dalla  sede  della
capogruppo,  il  luogo  di  pubblicazione  del bilancio consolidato).
Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo  una
direzione  unitaria,  quando esse non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del "decreto" (in
questo caso occorre indicare la denominazione e la sede  dell'impresa
sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).
  Nelle  suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di
redazione  del  bilancio  consolidato  ai  sensi  dell'art.  27   del
"decreto"  indica  la  denominazione  e  la sede dell'ente creditizio
comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche
il motivo dell'esonero.
6. La relazione sulla gestione
  Il bilancio  dell'impresa  e'  corredato  di  una  relazione  degli
amministratori  sulla  situazione dell'impresa e sull'andamento della
gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa
ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte  registrare,  rispetto
all'esercizio   precedente,   dai   principali   aggregati  di  stato
patrimoniale e di conto economico.
  Dalla relazione devono anche risultare:
a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
b) l'evoluzione prevedibile della gestione;
c) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
d) il numero e il valore nominale sia delle azioni  o  quote  proprie
detenute  in  portafoglio  sia  delle  azioni  o  quote  dell'impresa
controllante, di quelle acquistate e di  quelle  alienate  nel  corso
dell'esercizio,  le  corrispondenti quote di capitale, i motivi degli
acquisti  e  delle  alienazioni  e  i  corrispettivi;   la   presente
disposizione   si   applica  anche  alle  azioni  o  quote  detenute,
acquistate o alienate per il tramite di  societa'  fiduciaria  o  per
interposta persona;
e)  i  rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese
controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte  al  controllo
di  queste  ultime,  nonche' i rapporti verso le imprese sottoposte a
influenza notevole ai sensi dell'art. 19,  comma  1,  del  "decreto";
deve  essere  fornita,  in  particolare,  la  ripartizione secondo le
categorie anzidette  di  controparti  dell'insieme,  rispettivamente,
delle attivita', delle passivita' e delle garanzie e impegni indicati
in  modo  analitico  nella parte B, sezione 3 (voci 3.2 e 3.3), della
nota integrativa;
f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano  di
sistemazione delle perdite.
1. Disposizioni generali
  Al  bilancio  consolidato si applicano, per quanto non diversamente
disposto  e  fatti   salvi   gli   adeguamenti   necessari   per   il
consolidamento  dei  conti,  le  istruzioni sul bilancio dell'impresa
riguardanti sia gli enti creditizi sia gli enti finanziari.
  I criteri per la redazione del  bilancio  consolidato  non  possono
essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono
ammesse  deroghe  a  tale  principio,  purche' nella nota integrativa
consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la  sua  influenza
sulla   rappresentazione  della  situazine  patrimoniale,  di  quella
finanziaria  e  del  risultato  economico  (art.  30,  comma  2,  del
"decreto").
  Qualora   si   sia   verificata   una   variazione  notevole  nella
composizione delle imprese incluse nel consolidamento,  sono  fornite
le  informazioni  che  rendono significativo il confronto tra i conti
dello  stato  patrimoniale  e   del   conto   economico   consolidati
dell'esercizio  e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni
figurano nelle sezioni della nota  integrativa  consolidata  in  cui,
secondo   le  presenti  istruzioni,  i  conti  stessi  devono  essere
illustrati.  Le  informazioni  suddette  possono essere fornite anche
mediante adattamento dello stato patrimoniale e del  conto  economico
consolidati dell'esercizio precedente.
  La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella
del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.
  Tuttavia,  la  data  di  riferimento  puo'  anche essere quella dei
bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel  consolidamento
o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' e' indicato
e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.
  Se  la  data  di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel
consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato,  questa
impresa  e'  consolidata  in base a un bilancio annuale riferito alla
medesima data di quello consolidato e redatto secondo le disposizioni
riguardanti il bilancio dell'impresa.
  Nel bilancio  consolidato  i  contratti  di  locazione  finanziaria
possono  essere  registrati,  diversamente  da quanto previsto per il
bilancio dell'impresa, secondo il cd. metodo finanziario.  Ove  venga
esercitata  tale facolta', i crediti derivanti dai contratti suddetti
vanno iscritti nelle voci 30 o 40 dell'attivo  ("crediti  verso  enti
creditizi",  "crediti  verso clientela") a seconda della controparte.
All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde  al
valore  del  bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono
ripartiti tra interessi attivi e riduzione  del  credito  residuo  in
base  al  tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo
il relativo piano di ammortamento. Il  credito  residuo  deve  essere
valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la
valutazione dei crediti.
  Nella relazione consolidata sulla gestione:
a)  la  disposizione  contenuta  nella lettera d) del paragrafo 6 del
capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle  imprese
incluse  nel  consolidamento  e  alle  azioni  o  quote  dell'impresa
capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre  imprese  incluse
nel consolidamento;
b)  non  si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) e f)
del paragrafo suddetto;
c) e' incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto  e  il
risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e
il  risultato  d'esercizio consolidati; il patrimonio netto comprende
anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.
2. I metodi di consolidamento
  Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi  di  consolidamento
da applicare nella redazione del bilancio consolidato.
2.1 Consolidamento integrale
  Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26
e  28  del "decreto" (impresa capogruppo, imprese che operano secondo
una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino  attivita'
creditizia  o  finanziaria  oppure,  in  via  esclusiva o principale,
attivita' strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione
globale.
  Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e  del  passivo  e  le
operazioni  "fuori  bilancio"  nonche'   i proventi e gli oneri delle
imprese incluse nel consolidamento  sono  ripresi  integralmente  nel
bilancio  consolidato,  salvo  quanto  disposto per il consolidamento
delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.
2 1.1 Consolidamento delle partecipazioni
  Le   partecipazioni   nelle   imprese   controllate   incluse   nel
consolidamento sono compensate  con  la  corrispondente  frazione  di
patrimonio  netto  di  tali imprese. Il patrimonio netto e' calcolato
sommando tra loro  il  capitale,  i  sovrapprezzi  di  emissione,  le
riserve,  il  fondo  per rischi bancari generali, gli utili portati a
nuovo e l'utile d'esercizio per la parte  destinata  a  riserve  e  a
dividendi  (voci 100, 120, 130, 140, 160, se relativa a utili, e 170,
per  la  parte  destinata  a  riserve  e  a  dividendi,  del  passivo
dell'impresa  controllata)  e sottraendo le perdite portate a nuovo e
la perdita d'esercizio (voci 160 e 170, se relative  a  perdite,  del
passivo dell'impresa controllata).
  Nel  caso  in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in
tutto  o  in  parte,  un  aumento  a  titolo  oneroso  del   capitale
dell'impresa controllata, e' necessario rendere omogenei i due valori
(partecipazione  e  patrimonio  netto)  da  porre a raffronto. A tale
scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo
pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che  la  partecipante
deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:
a)   il   conto   dell'attivo   dell'impresa   controllata  "capitale
sottoscritto non versato";
b) il conto del passivo  dell'impresa  controllata  "sovrapprezzi  di
emissione".
  Se  la  partecipazione  non  e'  totalitaria,  il  patrimonio netto
dell'impresa  controllata  deve   essere   incrementato   anche   dei
"sovrapprezzi  di  emissione"  non  ancora  versati  di pertinenza di
terzi,  addebitando  in  contropartita  il  conto  "aggiustamenti  da
consolidamento"  (per  il  cui  funzionamento si vedano le istruzioni
contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).
  La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto  e'  attuata
sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata
e'  inclusa  per  la  prima  volta  nel consolidamento o alla data di
acquisizione  della  partecipazione  in  tale  impresa   oppure,   se
all'acquisizione  si  e'  proceduto in piu' riprese, alla data in cui
l'impresa e' divenuta controllata.
  Quando  la  compensazione  determina  una  differenza,  questa   e'
imputata  nel  bilancio  consolidato,  ove  possibile,  agli elementi
dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.
  Se la differenza si  forma  dal  lato  dell'attivo  (partecipazione
eccedente  il patrimonio netto), essa e' compensata, per la parte che
residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e  del
passivo,  con  le  riserve  di  rivalutazione e con i fondi rischi su
crediti della  partecipata  cui  tale  differenza  si  riferisce.  La
differenza  che ancora residui e' iscritta, per la quota appartenente
al gruppo in base all'applicazione degli "equity ratios" (si veda  in
proposito  l'appendice  D),  nella  voce  90  dell'attivo consolidato
("differenze positive di consolidamento").
  Se  la  differenza  e'  negativa   (partecipazione   inferiore   al
patrimonio netto), essa e' iscritta, dopo l'imputazione agli elementi
dell'attivo  e  del  passivo  e  per  la quota appartenente al gruppo
secondo gli "equity ratios", nella voce 120 del  passivo  consolidato
(differenze negative di consolidamento").
  Quando  la  differenza  negativa  sia  dovuta  alla  previsione  di
un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa
controllata,  la  differenza  stessa  e'  registrata   per   l'intero
ammontare  (ivi  inclusa,  pertanto, la quota di pertinenza di terzi)
nella sottovoce (c) "fondo di  consolidamento  per  rischi  ed  oneri
futuri"  della  voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed
oneri"). Tale fondo viene trasferito al conto  economico  consolidato
(voce  220  "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri") al momento e nella misura in cui la previsione  suddetta  si
realizzi.
  Le  differenze  positive  possono  essere  portate in detrazione di
quelle negative  (1)  e  fino  a  concorrenza  di  queste.  L'importo
iscritto  nell'attivo  e'  ammortizzato  secondo  quanto previsto per
l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".
  La quota delle differenze di  consolidamento  che,  in  base   agli
"equity  ratios",  sia  di  pertinenza  di  terzi e' iscritto (con il
pertinente segno algebrico) nella voce 140  del  passivo  consolidato
("patrimonio di pertinenza di terzi").
  Negli  esercizi    successivi a quello in cui e' stata calcolata la
differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del  gruppo
in  base  agli  "equity  ratios")  del  patrimonio netto dell'impresa
controllata  sono  iscritte  nelle  pertinenti   voci   del   passivo
consolidato  ("riserve",  "fondo per rischi bancari generali", "utile
d'esercizio" ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate
nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza  di
terzi").
  Nel  caso  di  successivi  acquisti  di  altre quote della medesima
partecipazione, occorre calcolare  le  differenze  di  consolidamento
corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite, e' necessario
rettificare   corrispondentemente   in  riduzione  le  differenze  di
consolidamento preesistenti.
  Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo  una
direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese
devono essere aggregati nel bilancio consolidato.
2.1.2 Eliminazione dei rapporti reciproci
  Sono eliminati dal bilancio consolidato:
a)  i  rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra
le imprese incluse nel consolidamento;
____________
1. Salvo che le differenze negative siano state iscritte  nel  "fondo
di consolidamento per rischi ed oneri futuri".
b)  i  proventi  e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le
imprese incluse nel consolidamento;
c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni  di  negoziazione
effettuate  fra le imprese  incluse nel consolidamento e riguardanti,
nel caso di  beni  diversi  dai  titoli,  dalle  valute  e  da  altri
strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.
  Le  eliminazioni  suddette  possono  essere  omesse  se  di importo
irrilevante.  Inoltre,  le  eliminazioni  indicate  alla  lettera  c)
possono  essere  omesse,  facendone  menzione  nella nota integrativa
consolidata, quando l'operazione  sia  stata  conclusa  alle  normali
condizioni   di   mercato   e   l'elisione   possa  comportare  costi
sproporzionati.
  Se  i  rapporti  reciproci  non  presentino  identico  valore nella
contabilita' delle imprese tra le quali  essi  intercorrono,  occorre
far  precedere  la  loro  eliminazione da una opportuna operazione di
allineamento.
  Il  residuo  non   riconciliabile   e'   iscritto   in   un   conto
"aggiustamenti da consolidamento"; questo e' addebitato o accreditato
a  seconda  che  l'adeguamento  del  valore  inferiore  del  rapporto
reciproco presenti segno "avere" (aumento di passivita' o di  ricavi)
o  "dare"  (aumento  di  attivita' o di costi). Il saldo finale (dopo
tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto e' iscritto, nel bilancio
consolidato, nella voce  150  ("altre  attivita')  o  nella  voce  50
("altre passivita'") dello stato patrimoniale consolidato.
  Se  il  residuo  non  riconciliabile, pur riguardando voci di conto
economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come  nel
caso  di differenze di cambio che derivino dalla conversione ai tassi
diversi dei  valori  relativi  al  medesimo  rapporto),  occorre  che
l'adeguamento   del   valore  inferiore  sia  neutralizzato  con  una
rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto  economico
consolidato.  Il  saldo finale di tutte queste rettifiche e' iscritto
nella voce 190 ("proventi straordinari") o  nella  voce  200  ("oneri
straordinari").
2.1.3  Dividendi,  svalutazioni  e rivalutazioni delle partecipazioni
consolidate
  Per  evitare  duplicazioni  nel   bilancio   consolidato,   occorre
eliminare  da  questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni
registrati  nel  bilancio  delle  imprese  partecipanti  incluse  nel
consolidamento  e  riguardanti  partecipazioni in imprese incluse nel
medesimo consolidamento.
  I dividendi,  quando  siano  iscritti  nel  conto  economico  della
partecipante  relativo  all'esercizio  successivo  a  quello  cui  si
riferisce  il  bilancio  della  partecipata  nel  quale  sono   stati
registrati   i   corrispondenti   utili,   devono   essere  eliminati
accreditando  in  contropartita  il  conto  "altre   riserve"   della
partecipante  stessa.  Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto
economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio
della partecipata, vanno annullati  accreditando  corrispondentemente
il  conto  dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito
per i medesimi dividendi.
  Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art. 18 o dell'art. 19 del
"decreto", devono essere eliminate accreditando il conto  "rettifiche
di   valore   su   immobilizzazioni  finanziarie"  e  addebitando  in
contropartita il conto "partecipazioni in imprese del  gruppo"  della
partecipante.
  Le  rivalutazioni  infine,  effettuate  a  norma  dell'art.  19 del
"decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre  riserve"  nel
quale   e'  registrata  la  riserva  indisponibile  alimentata  dalle
rivalutazioni stesse  e  accreditando  corrispondentemente  il  conto
"partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.
2.2 Consolidamento proporzionale
  Le  imprese  incluse  nel  consolidamento  a norma dell'art. 35 del
"decreto" (imprese sulle quali  l'impresa  capogruppo  o  imprese  da
questa  controllate  hanno  il  controllo  congiuntamente  con  altre
imprese  e  in  base  ad  accordi  con  esse,  purche'  ricorrano  le
condizioni  previste  nel  medesimo  art. 35 (2) sono trattate con il
metodo della integrazione proporzionale.
  Secondo  tale  metodo  gli  elementi dell'attivo e del passivo e le
operazioni  "fuori  bilancio"  nonche'  i  proventi   e   gli   oneri
dell'impresa  sottoposta  a  controllo  congiunto  sono  ripresi  nel
bilancio consolidato secodo il  criterio  della  proporzione  con  la
partecipazione in essa posseduta.
__________
2.  Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti
di   voto   esercitabili   nell'assemblea   ordinaria    dell'impresa
controllata  congiuntamente,  sempreche' questa sia un ente esercente
attivita'  creditizia  o  finanziaria  oppure,  in  via  esclusiva  o
principale, attivita' strumentale.
  Se l'impresa sottoposta a controllo congiunto controlla a sua volta
altre   imprese   esercenti   attivita'   creditizia,  finanziaria  o
strumentale,  occorre  tener  conto  anche  di   tali   imprese   nel
consolidamento proporzionale.
  Per  il  resto  si  applicano  i medesimi criteri di consolidamento
indicati per il consolidamento integrale.
2.3 Patrimonio netto
  Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo
congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari  e  strumentali  e
alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1,
del  "decreto"  e'  attribuito,  nel  bilancio consolidato, un valore
determinato secondo il metodo descritto  nell'art.  19  del  medesimo
"decreto".
  Se  al  momento della prima applicazione del metodo il valore della
partecipazione  e'  superiore  alla   corrispondente   frazione   del
patrimonio netto della partecipata, la differenza:
a)  per  la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta
nelle  voci  70  o  80  dell'attivo  consolidato   ("partecipazioni",
"partecipazioni  in imprese del gruppo") e viene ammortizzata secondo
quanto disposto dal  "decreto"  per  le  diverse  categorie  di  beni
ammortizzabili;  le corrispondenti quote di ammortamento sono portate
in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite)  da  indicare
nella  voce 170 del conto economico consolidato ("utili/perdite delle
partecipazioni valutate al patrimonio netto");
b) per la parte attribuibile ad avviamento e' iscritta nella voce 100
dell'attivo consolidato ("differenze positive di patrimonio netto") e
viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art.
16, comma 2, del "decreto".
  Se il valore della partecipazione e' inferiore al patrimonio  netto
della  partecipata,  la  differenza,  per la parte non attribuibile a
elementi dell'attivo o del passivo della partecipata,  e'  registrata
nella  voce  130  del  passivo  consolidato  ("differenze negative di
patrimonio netto") oppure,  quando  sia  dovuta  alla  previsione  di
un'evoluzione   sfavorevole  dei  futuri  risultati  economici  della
partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per  rischi
ed  oneri  futuri"  della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per
rischi ed oneri").
  Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio  netto  della
partecipata   e'   calcolato   sommando   tra  loro  il  capitale,  i
sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo  per  rischi  bancari
generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli
utili  portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a
riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre  le  perdite
portate   a  nuovo  e  la  perdita  d'esercizio.  Qualora  sia  stato
sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un  aumento
a  titolo  oneroso  del  capitale  della partecipata, valgono criteri
analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.
  Al valore  della  partecipazione  risultante  dall'ultimo  bilancio
consolidato  e'  sommata  o  detratta, se non gia' contabilizzata, la
variazione in aumento o in diminuzione,  intervenuta  nell'esercizio,
del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla
quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi.
Tale  variazione  deve  figurare  nella  voce 170 del conto economico
consolidato ("utili/perdite delle partecipate valutate al  patrimonio
netto")  solo  nella  misura  in cui sia riferibile a utili o perdite
della partecipata (3).
  Se l'impresa partecipata e'  tenuta  a  sua  volta  a  redigere  il
bilancio   consolidato,   le   presenti   istruzioni  riguardanti  il
patrimonio netto si applicano  al  patrimonio  netto  consolidato  di
questa.  Nel  calcolo  di  questo  patrimonio  occorre  tener  conto,
rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle  differenze  nega-
tive  e  di  quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto;
non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.
  Per quanto non previsto nel  presente  paragrafo  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto".
__________
3. Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione
della   partecipata   non   devono  transitare  nel  conto  economico
consolidato, ma  vanno  iscritte  direttamente  nella  voce  130  del
passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto").
3. Lo stato patrimoniale consolidato
3.1. Attivo
50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
  Per  l'eliminazione  dei titoli emessi da altre imprese incluse nel
consolidamento,  occorre  preliminarmente  annullare   le   eventuali
svalutazioni   o  rivalutazioni  dei  titoli  stessi  registrate  nel
bilancio dell'impresa proprietaria.  Tale  annullamento  deve  essere
effettuato    accreditando    (addebitando)   le   svalutazioni   (le
rivalutazioni) e addebitando  (accreditando)  corrispondentemente  il
conto "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso".
  Il valore dei titoli cosi' ricalcolato va raffrontato con il valore
della  corrispondente  frazione  dei titoli stessi iscritto nel conto
"debiti rappresentati da titoli" del passivo  dell'impresa  emittente
(al   netto   dell'eventuale   disaggio   di   emissione   registrato
nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale  confronto
sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.
80. Partecipazioni in imprese del gruppo
  Nella  presente  voce  devono figurare le partecipazioni in imprese
del gruppo non incluse nel consolidamento.
140. Azioni o quote proprie
  Nella presente voce devono essere iscritte anche  le  azioni  o  le
quote  dell'impresa  capogruppo  possedute  dalle imprese controllate
incluse nel consolidamento.
3.2. Passivo
30. Debiti rappresentati da titoli
  Si   vedano  le  istruzioni  riguardanti  la  voce  50  dell'attivo
consolidato ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso").
140. Patrimonio di pertinenza di terzi
  Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio  netto
consolidato  attribuibile  ad  azioni  o  quote  di  terzi. Questa e'
costituita:
a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate  incluse
nel  consolidamento  che,  in  base  agli  "equity  ratios", siano di
pertinenza di terzi (al  netto  dei  dividendi  loro  assegnati);  il
patrimonio  netto  e'  calcolato  sommando  tra  loro  il capitale, i
sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo  per  rischi  bancari
generali,  gli  utili  portati  a  nuovo e l'utile d'esercizio per la
parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140, 160
se relativa a utili, e 170, per la parte  destinata  a  riserve  e  a
dividendi,  del  passivo  dell'impresa  controllata)  e sottraendo le
perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170  del
passivo, se relative a perdite, dell'impresa controllata);
b)  dalle  quote  delle  differenze  negative  di consolidamento e di
quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si
veda il precedente paragrafo 2.1.1).
  Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in  tutto  o
in  parte,  un  aumento  a  titolo  oneroso del capitale dell'impresa
controllata, valgono  i  medesimi  criteri  indicati  nel  precedente
paragrafo  2.1.1.  Dal  "patrimonio  di  pertinenza di terzi" devono,
ovviamente, essere esclusi i "decimi" e i "sovrapprezzi di emissione"
non ancora  versati  da  parte  dei  terzi  stessi,  accreditando  in
contropartita,  rispettivamente,  il conto "capitale sottoscritto non
versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".
170. "Riserve"
  Le differenze derivanti  dalla  conversione,  al  tasso  di  cambio
corrente  alla  data  di  riferimento  del  bilancio consolidato, del
patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento
devono essere ricomprese nella sottovoce (d) ("altre riserve").
4. Il conto economico consolidato
240. Imposte sul reddito dell'esercizio
  Nella  presente  voce  deve  essere  registrata  anche  l'eventuale
eccedenza   dell'onere   fiscale  calcolabile  in  base  al  bilancio
consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare da parte delle
imprese  incluse  nel  consolidamento,  se  e'  probabile  che   tale
eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.
250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
  Nella  presente  voce  deve  figurare  la  frazione  del  risultato
economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa
e' costituita dalla  quota  del  risultato  economico  delle  imprese
controllate  incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ra-
tios", sia di pertinenza di terzi.
260. Utile (Perdita) d'esercizio
  Nella presente voce e' indicata la quota  del  risultato  economico
consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".
5. La nota integrativa consolidata
5.1 Parte A - Criteri di valutazione
Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione
  Nella  presente  sezione  sono  indicate  e debitamente motivate le
deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del "decreto".
Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali
  Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese
incluse  nel  consolidamento  hanno  formato oggetto di rettifiche di
valore esclusivamente in applicazione  di  norme  tributarie  possono
essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo.
In  tal  caso  il valore di questi elementi prima delle rettifiche e'
indicato nella presente sezione.
5.2 Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato
  Se le  deroghe  previste  dall'art.  30,  comma  2,  del  "decreto"
riguardano conti dello stato patrimoniale consolidato, i motivi della
deroga  e  la  sua  influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del  risultato  economico  sono
spiegati  nella  sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali
conti devono essere illustrati.
Sezione 3 - Le partecipazioni
3.1 Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti
  Nel presente elenco devono figurare:
1) le imprese incluse nel  consolidamento  con  il  metodo  integrale
(punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2);
2)  le  partecipazioni del gruppo valutate al patrimonio netto (punto
B);
3) le  altre partecipazioni del gruppo in imprese controllate,  asso-
ciate o sottoposte al controllo congiunto (punto C).
  Per ciascuna impresa occorre indicare:
a) la denominazione e la sede;
b)  la  ragione  della  inclusione nell'elenco, indicando il "tipo di
rapporto" previsto nell'elenco stesso;
c) l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita
dell'esercizio; per le imprese figuranti nei punti A e B  dell'elenco
gli   importi   sono   quelli  utilizzati,  rispettivamente,  per  il
consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio  netto,
per  le  imprese  figuranti  nel  punto  C  sono  quelli  dell'ultimo
esercizio chiuso;
d) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per  il
tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa
capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
e)  se  diversa  da  quella  di  cui  alla  precedente lettera d), la
percentuale  dei  voti  complessivamente   spettanti   nell'assemblea
ordinaria;
f)   il  valore  delle  "altre  partecipazioni  rilevanti"  (punto  C
dell'elenco) iscritto nel bilancio consolidato.
  Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo
indica anche il motivo:
- della eventuale esclusione dal consolidamento, ai  sensi  dell'art.
29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1,
lettera  d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i
termini   dell'operazione   di   assistenza   finanziaria   dell'ente
creditizio  controllato  e  allega  al  bilancio  consolidato  o,  in
mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo
bilancio approvato del suddetto ente;
- della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36,  comma  4,
del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo.
  E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando
esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indi-
cate. Di tale omissione e' fatta menzione nella presente sezione.
Sezione 5 - Altre voci dell'attivo
  Formano  oggetto  di  illustrazione  nella presente sezione i conti
dell'attivo consolidato relativi alle voci non trattate nelle sezioni
precedenti, ad eccezione delle voci 90  e  100  che  sono  commentate
nella successiva sezione 8.
Sezione  8  -  Il  capitale,  le riserve, il fondo per rischi bancari
generali e le passivita' subordinate
  Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del
passivo consolidato relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140,  150,
160,  170,  180,  190  e  200  nonche' quelli dell'attivo consolidato
relativi alle voci 90, 100, 130 e 140.
  Se nello stato patrimoniale consolidato vi sia stata  compensazione
fra  le differenze positive e quelle negative di consolidamento, deve
essere  indicato   l'importo   di   tali   differenze   prima   della
compensazione.
  I  criteri  utilizzati  per la determinazione delle differenze e le
variazioni   significative   rispetto   al    bilancio    consolidato
nell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati.
  E'   anche   indicato   l'importo   complessivo  delle  riserve  di
rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibile  ai  terzi  in
base agli "equity ratios".
Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi
12.3 Custodia e amministrazione di titoli
  Se  i fondi gestiti da societa' di cui alla legge 23 marzo 1983, n.
77, incluse nel consolidamento sono depositati presso banche  incluse
nel medesimo consolidamento, nella sottovoce (a) ("titoli di terzi in
deposito") deve essere fornita separata indicazione dei fondi stessi.
Se  la  banca  depositaria  non  e'  inclusa nel consolidamento, tale
indicazione  e'  fornita  nella  sottovoce  (b)  ("titoli  di   terzi
depositati presso terzi").
5.3 Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato
  Se  le  deroghe  previste  dall'art.  30,  comma  2,  del "decreto"
riguardano conti del conto  economico  consolidato,  i  motivi  della
deroga  e  la  sua  influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del  risultato  economico  sono
spiegati nella sezione in cui, in base alle seguenti istruzioni, tali
conti devono essere illustrati.
Sezione 4 - Le spese amministrative
4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
  Nella presente voce deve figurare il numero medio dei dipendenti di
tutte le imprese incluse nel consolidamento (con separata indicazione
di quelle consolidate proporzionalmente), conteggiando una sola volta
quelli  distaccati  a  tempo  pieno  presso altre imprese incluse nel
consolidamento.
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
  Formano oggetto di illustrazione nella  presente  sezione  i  conti
relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 220 e 230.
5.4 Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci
1.1 Compensi
1.2 Crediti e garanzie prestate
  Nelle  presenti  voci  devono  essere  indicati cumulativamente per
ciascuna categoria:
a)  l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche  in
imprese controllate;
b)  l'importo  dei  crediti erogati e delle garanzie prestate in loro
favore da parte dell'impresa capogruppo e di imprese controllate.