5.4 Parte C - Informazioni sul conto economico Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 7, comma 3, del "decreto" riguardano conti del conto economico, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati. Sezione 1 - Gli interessi Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20. Sezione 2 - Le commissioni Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50. Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 60. 3.1 Composizione della voce 60 "profitti/perdite da operazioni finanziarie" Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri strumenti), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie, distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A.1 e A.2) da quelli delle negoziazioni (punto B) i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio. Per le operazioni su valute i risultati delle negoziazioni e quelli delle valutazioni devono essere indicati unitariamente nel punto B. Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 60 del conto economico ("profitti/perdite da operazioni finanziarie"). Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima. Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano. Sezione 4 - Le spese amministrative Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80. 4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria Il numero medio e' calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente. Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210. Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, se tale distinzione sia sostanziale. 5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni" Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, comma 4, 5 e 7, del "decreto". Sezione 6 - Altre voci del conto economico Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico non trattate nelle sezioni precedenti. 6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione" 6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione" 6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari" 6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari" Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180 e 190 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile. Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico 7.1 Distribuzione territoriale dei proventi Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 30, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali mercati siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione dell'ente creditizio o finanziario. E' consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione e' fatta menzione nella presente sezione. 5.5 Parte D - Altre informazioni Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci 1.1 Compensi 1.2 Crediti e garanzie rilasciate Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'ente creditizio o finanziario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria. Sezione 2 - Impresa capogruppo o ente creditizio comunitario controllante 2.1 Denominazione 2.2 Sede Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale e' incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, l'ente creditizio o finanziario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del "decreto" (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato). Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del "decreto" indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero. 6. La relazione sulla gestione Il bilancio dell'impresa e' corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico. Dalla relazione devono anche risultare: a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; b) l'evoluzione prevedibile della gestione; c) le attivita' di ricerca e di sviluppo; d) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona; e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attivita', delle passivita' e delle garanzie e impegni indicati in modo analitico nella parte B, sezione 3 (voci 3.2 e 3.3), della nota integrativa; f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite. 1. Disposizioni generali Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa riguardanti sia gli enti creditizi sia gli enti finanziari. I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazine patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto"). Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui, secondo le presenti istruzioni, i conti stessi devono essere illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo. Tuttavia, la data di riferimento puo' anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' e' indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa e' consolidata in base a un bilancio annuale riferito alla medesima data di quello consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa. Nel bilancio consolidato i contratti di locazione finanziaria possono essere registrati, diversamente da quanto previsto per il bilancio dell'impresa, secondo il cd. metodo finanziario. Ove venga esercitata tale facolta', i crediti derivanti dai contratti suddetti vanno iscritti nelle voci 30 o 40 dell'attivo ("crediti verso enti creditizi", "crediti verso clientela") a seconda della controparte. All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde al valore del bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti. Nella relazione consolidata sulla gestione: a) la disposizione contenuta nella lettera d) del paragrafo 6 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) e f) del paragrafo suddetto; c) e' incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati; il patrimonio netto comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti. 2. I metodi di consolidamento Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato. 2.1 Consolidamento integrale Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26 e 28 del "decreto" (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attivita' creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attivita' strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale. Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci. 2 1.1 Consolidamento delle partecipazioni Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto e' calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140, 160, se relativa a utili, e 170, per la parte destinata a riserve e a dividendi, del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170, se relative a perdite, del passivo dell'impresa controllata). Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, e' necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente: a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato"; b) il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione". Se la partecipazione non e' totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2). La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto e' attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata e' inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui l'impresa e' divenuta controllata. Quando la compensazione determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata. Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa e' compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce. La differenza che ancora residui e' iscritta, per la quota appartenente al gruppo in base all'applicazione degli "equity ratios" (si veda in proposito l'appendice D), nella voce 90 dell'attivo consolidato ("differenze positive di consolidamento"). Se la differenza e' negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa e' iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce 120 del passivo consolidato (differenze negative di consolidamento"). Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa e' registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed oneri"). Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce 220 "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi. Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative (1) e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto". La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi e' iscritto (con il pertinente segno algebrico) nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza di terzi"). Negli esercizi successivi a quello in cui e' stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi bancari generali", "utile d'esercizio" ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce 140 del passivo consolidato ("patrimonio di pertinenza di terzi"). Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite, e' necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti. Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato. 2.1.2 Eliminazione dei rapporti reciproci Sono eliminati dal bilancio consolidato: a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento; ____________ 1. Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento; c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati. Se i rapporti reciproci non presentino identico valore nella contabilita' delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento. Il residuo non riconciliabile e' iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo e' addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passivita' o di ricavi) o "dare" (aumento di attivita' o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto e' iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce 150 ("altre attivita') o nella voce 50 ("altre passivita'") dello stato patrimoniale consolidato. Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione ai tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche e' iscritto nella voce 190 ("proventi straordinari") o nella voce 200 ("oneri straordinari"). 2.1.3 Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento. I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto "altre riserve" della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi. Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art. 18 o dell'art. 19 del "decreto", devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante. Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del "decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale e' registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante. 2.2 Consolidamento proporzionale Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del "decreto" (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purche' ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 (2) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale. Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonche' i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secodo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. __________ 2. Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreche' questa sia un ente esercente attivita' creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attivita' strumentale. Se l'impresa sottoposta a controllo congiunto controlla a sua volta altre imprese esercenti attivita' creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale. Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale. 2.3 Patrimonio netto Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del "decreto" e' attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del medesimo "decreto". Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione e' superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza: a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nelle voci 70 o 80 dell'attivo consolidato ("partecipazioni", "partecipazioni in imprese del gruppo") e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili; le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nella voce 170 del conto economico consolidato ("utili/perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto"); b) per la parte attribuibile ad avviamento e' iscritta nella voce 100 dell'attivo consolidato ("differenze positive di patrimonio netto") e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto". Se il valore della partecipazione e' inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, e' registrata nella voce 130 del passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto") oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce 80 del passivo consolidato ("fondi per rischi ed oneri"). Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata e' calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato e' sommata o detratta, se non gia' contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nella voce 170 del conto economico consolidato ("utili/perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto") solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata (3). Se l'impresa partecipata e' tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze nega- tive e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi. Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto". __________ 3. Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce 130 del passivo consolidato ("differenze negative di patrimonio netto"). 3. Lo stato patrimoniale consolidato 3.1. Attivo 50. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli a reddito fisso". Il valore dei titoli cosi' ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2. 80. Partecipazioni in imprese del gruppo Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento. 140. Azioni o quote proprie Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento. 3.2. Passivo 30. Debiti rappresentati da titoli Si vedano le istruzioni riguardanti la voce 50 dell'attivo consolidato ("obbligazioni e altri titoli a reddito fisso"). 140. Patrimonio di pertinenza di terzi Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa e' costituita: a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", siano di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto e' calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi bancari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi (voci 100, 120, 130, 140, 160 se relativa a utili, e 170, per la parte destinata a riserve e a dividendi, del passivo dell'impresa controllata) e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (voci 160 e 170 del passivo, se relative a perdite, dell'impresa controllata); b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1). Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i "decimi" e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento". 170. "Riserve" Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) ("altre riserve"). 4. Il conto economico consolidato 240. Imposte sul reddito dell'esercizio Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se e' probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese. 250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi Nella presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa e' costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ra- tios", sia di pertinenza di terzi. 260. Utile (Perdita) d'esercizio Nella presente voce e' indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios". 5. La nota integrativa consolidata 5.1 Parte A - Criteri di valutazione Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione Nella presente sezione sono indicate e debitamente motivate le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del "decreto". Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche e' indicato nella presente sezione. 5.2 Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato Se le deroghe previste dall'art. 30, comma 2, del "decreto" riguardano conti dello stato patrimoniale consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati. Sezione 3 - Le partecipazioni 3.1 Partecipazioni consolidate e partecipazioni rilevanti Nel presente elenco devono figurare: 1) le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2); 2) le partecipazioni del gruppo valutate al patrimonio netto (punto B); 3) le altre partecipazioni del gruppo in imprese controllate, asso- ciate o sottoposte al controllo congiunto (punto C). Per ciascuna impresa occorre indicare: a) la denominazione e la sede; b) la ragione della inclusione nell'elenco, indicando il "tipo di rapporto" previsto nell'elenco stesso; c) l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio; per le imprese figuranti nei punti A e B dell'elenco gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, per le imprese figuranti nel punto C sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso; d) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate; e) se diversa da quella di cui alla precedente lettera d), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria; f) il valore delle "altre partecipazioni rilevanti" (punto C dell'elenco) iscritto nel bilancio consolidato. Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo: - della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente; - della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo. E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indi- cate. Di tale omissione e' fatta menzione nella presente sezione. Sezione 5 - Altre voci dell'attivo Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo consolidato relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ad eccezione delle voci 90 e 100 che sono commentate nella successiva sezione 8. Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passivita' subordinate Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo consolidato relativi alle voci 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 nonche' quelli dell'attivo consolidato relativi alle voci 90, 100, 130 e 140. Se nello stato patrimoniale consolidato vi sia stata compensazione fra le differenze positive e quelle negative di consolidamento, deve essere indicato l'importo di tali differenze prima della compensazione. I criteri utilizzati per la determinazione delle differenze e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato nell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati. E' anche indicato l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibile ai terzi in base agli "equity ratios". Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi 12.3 Custodia e amministrazione di titoli Se i fondi gestiti da societa' di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, incluse nel consolidamento sono depositati presso banche incluse nel medesimo consolidamento, nella sottovoce (a) ("titoli di terzi in deposito") deve essere fornita separata indicazione dei fondi stessi. Se la banca depositaria non e' inclusa nel consolidamento, tale indicazione e' fornita nella sottovoce (b) ("titoli di terzi depositati presso terzi"). 5.3 Parte C - Informazioni sul conto economico consolidato Se le deroghe previste dall'art. 30, comma 2, del "decreto" riguardano conti del conto economico consolidato, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, in base alle seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati. Sezione 4 - Le spese amministrative 4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria Nella presente voce deve figurare il numero medio dei dipendenti di tutte le imprese incluse nel consolidamento (con separata indicazione di quelle consolidate proporzionalmente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 220 e 230. 5.4 Parte D - Altre informazioni Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci 1.1 Compensi 1.2 Crediti e garanzie prestate Nelle presenti voci devono essere indicati cumulativamente per ciascuna categoria: a) l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese controllate; b) l'importo dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore da parte dell'impresa capogruppo e di imprese controllate.