(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
                                              (articolo 1, comma 263) 
         (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato 
                                                    e garanzia green) 
 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
Sezione A - Definizioni 
Sezione B - Criteri, modalita' e condizioni  per  il  rilascio  della
garanzia Sezione C - Operativita' della garanzia dello Stato 
Sezione D - Remunerazione della garanzia e commissioni spettanti alla
societa' SACE S.p.A. 
Sezione E - Gestione, indennizzi e recuperi 
 
A. DEFINIZIONI 
 
  1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per: 
    a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) conto  corrente:  il  conto  corrente  di  tesoreria  centrale
intestato alla SACE S.p.A. di  cui  all'articolo  1,  comma  14,  del
decreto Liquidita'; 
    c) controparte: impresa beneficiaria ovvero una persona giuridica
terza nel caso in cui il rimborso del  finanziamento  sia  da  questa
coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima
richiesta; 
    d) decreto Liquidita': il decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
    e) finanziamenti: i finanziamenti, anche  di  rango  subordinato,
sotto  qualsiasi  forma  (ivi  inclusi  la   locazione   finanziaria,
l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o  senza  la  garanzia  di
solvenza  prestata  dal  cedente,  il   rilascio   di   fideiussioni,
l'apertura di credito  documentaria,  nonche'  ogni  altra  forma  di
concessione di crediti, garanzie e impegni di firma),  come  definiti
dall'articolo 2  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  2  aprile  2015,  n.  53,  concessi  in  favore  di  imprese
beneficiarie,   ovvero   concessi   ad   altro   soggetto   abilitato
all'esercizio del credito in Italia per  effettuare  i  finanziamenti
alle imprese beneficiarie; 
    f) fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  del  decreto
Liquidita'; 
    g) garanzie: le  garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
controgaranzie, fideiussioni e  altri  impegni  di  firma  rilasciati
dalla SACE S.p.A. ai sensi della normativa vigente; 
    h) gruppo  di  controparti  connesse:  il  «  gruppo  di  clienti
connessi » secondo la definizione di cui all'articolo 4,  punto  39),
del regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    i) imprese beneficiarie: le imprese aventi sede legale in  Italia
ovvero sede legale  all'estero  con  una  stabile  organizzazione  in
Italia, diverse dalle piccole e medie imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purche'  le
stesse non  risultino  classificate  dal  soggetto  garantito  o  dal
sistema bancario tra le esposizioni deteriorate,  non  presentino  un
rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa » e « totale  accordato
operativo per cassa » superiore al 20 per cento e non rientrino nella
categoria di Imprese in difficolta'; 
    l)  impresa  in  difficolta':  le  imprese  che  rientrano  nella
definizione  di  «  imprese  in  difficolta'   »   ai   sensi   della
comunicazione della Commissione europea  (2014/C  249/01)  recante  «
Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  per  il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' »; 
    m) limiti di  rischio:  i  limiti  e  i  criteri  individuati  in
relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento,
come indicati alla sezione B, paragrafi 6 e 7; 
    n) portafogli  di  finanziamenti:  un  insieme  di  finanziamenti
concessi da un medesimo soggetto garantito; 
    o) organo deliberante: il Consiglio di amministrazione della SACE
S.p.A. ovvero  il  diverso  organo  della  SACE  S.p.A.  che  risulta
competente per la delibera  di  assunzione,  variazione,  gestione  e
indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema  di  deleghe  di
volta in volta vigente; 
    p)  soggetti  garantiti:  soggetti  identificati   come   partner
esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/ 523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  24  marzo
2021,   nonche'   banche,   istituzioni   finanziarie   nazionali   e
internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio  del  credito
in Italia,  imprese  di  assicurazione  nazionali  e  internazionali,
autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito  e  cauzioni  in
relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di  firma  ovvero,
con riferimento alle garanzie su titoli di debito,  i  sottoscrittori
di titoli di debito emessi dalle imprese  beneficiarie,  inclusi  gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione  e
altri investitori qualificati; 
    q)  titoli   di   debito:   prestiti   obbligazionari,   cambiali
finanziarie, titoli di debito e altri strumenti  finanziari  (inclusi
gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango  subordinato,
emessi dalle imprese beneficiarie; 
    r) tranche: ciascuna tranche del  portafoglio  di  finanziamenti,
avente grado « senior », « mezzanine » o « junior ». 
  2. Ai fini del rilascio delle garanzie, il  titolare  o  il  legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria, nonche' i soggetti indicati
all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del  codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di  non  trovarsi
nelle condizioni ostative  previste  dall'articolo  67  del  medesimo
codice.  Con  protocollo  d'intesa  sottoscritto  tra  il   Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e  la  SACE
S.p.A.  sono  disciplinati   i   controlli,   anche   con   procedure
semplificate, di cui al libro II del codice delle leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione. 
 
B. CRITERI, MODALITA' E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, la SACE S.p.A. e'
abilitata a  rilasciare  garanzie  su  finanziamenti,  portafogli  di
finanziamenti e titoli di debito entro l'importo complessivo  massimo
di 60 miliardi di euro. 
  2. Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti  garantiti  per
una percentuale massima di copertura del 70 per cento, ovvero del  60
per cento, ove rilasciate in relazione  a  fideiussioni,  garanzie  e
altri impegni di firma, che le imprese sono  tenute  a  prestare  per
l'esecuzione  di  appalti  pubblici  e  l'erogazione  degli  anticipi
contrattuali ai sensi della pertinente normativa di  settore,  ovvero
del 50 per cento nel caso di esposizioni di  rango  subordinato.  Con
riferimento  alle  garanzie  su  portafogli  di   finanziamenti,   la
percentuale massima di  copertura  di  ciascuna  tranche,  anche  con
percentuali asimmetriche tra tranche, e' pari al 50 per cento, ovvero
al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non  oltre  il  50
per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche
« junior » o « mezzanine » il relativo spessore non puo' in ogni caso
superare il  15  per  cento  dell'importo  nominale  complessivo  del
portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura e'
pari al 50 per cento. 
  3.  La  percentuale  di  copertura  delle  garanzie   su   prestiti
obbligazionari,  cambiali  finanziarie,  titoli  di  debito  e  altri
strumenti finanziari concesse in favore di  soggetti  garantiti  puo'
essere innalzata fino al  100  per  cento  fermi  restando  i  limiti
declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla sezione C,
paragrafo 3. 
  4. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie, secondo i  procedimenti  di
seguito disciplinati: 
    1. nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota
capitale ecceda 600 milioni di euro e superi  il  25  per  cento  del
fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo
di  riferimento,  ove  esistente,  considerati  i   dati   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato  e  in  ogni  caso  qualora  l'importo
massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro: 
      i) la competenza deliberativa e' dell'organo deliberante  della
SACE  S.p.A.  coerentemente  con  il  proprio  sistema   di   deleghe
decisionali e il rilascio della garanzia e' subordinato al nulla osta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  sulla  base
dell'istruttoria   trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.    tenendo    in
considerazione la valutazione di addizionalita' effettuata  ai  sensi
della presente Sezione B, paragrafo 9; 
      ii)  la  SACE   S.p.A.   informa   prontamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attivita' istruttorie,
fornendo tutte le informazioni disponibili; 
      iii) la SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e  delle
finanze sugli esiti dell'attivita' istruttoria; 
    2. in  tutti  gli  altri  casi,  la  competenza  deliberativa  e'
dell'organo deliberante  della  SACE  S.p.A.,  coerentemente  con  il
proprio sistema di deleghe decisionali, sulla  base  dell'istruttoria
effettuata ai sensi della presente sezione B, paragrafo 9. 
  5. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti  i  parametri  di
cui al paragrafo  4  devono  essere  calcolati  avuto  riguardo  alla
percentuale garantita di ogni singolo  finanziamento  e  ai  dati  di
fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero del consolidato del
gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul
singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi  di  euro,  la
garanzia e' rilasciata secondo il procedimento di cui  al  precedente
paragrafo 4, numero 1. 
  6. La SACE S.p.A. rilascia le garanzie nel  rispetto  dei  seguenti
limiti di rischio: 
    1. limite di durata massima della  singola  garanzia  pari  a  25
anni; 
    2. limite di massima esposizione su singola controparte, pari  al
25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; 
    3.  limite  di  massima  esposizione  su  gruppo  di  controparti
connesse, pari al 30 per cento dell'importo  massimo  delle  garanzie
concedibili; 
    4.  limite  di  massima  esposizione  su  settore  di   attivita'
economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo  delle  garanzie
concedibili; 
    5. rating  minimo  assegnato  alla  controparte  al  momento  del
rilascio delle garanzie non inferiore alla classe equivalente « B  »,
secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di
un adeguato bilanciamento del merito  di  credito  delle  esposizioni
assunte. 
  7. Gli impegni assunti in  relazione  alle  garanzie  non  superano
l'importo complessivo massimo di 60  miliardi  di  euro  fino  al  31
dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i  primi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  allegato  tecnico,  la
SACE S.p.A. non rilascia garanzie  su  finanziamenti,  portafogli  di
finanziamenti e titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo
di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo
massimo previsto dal presente paragrafo. Le  garanzie  rilasciate  in
favore  di  imprese  di  assicurazione  nazionali  e  internazionali,
autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito  e  cauzioni  in
relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di  firma  ovvero,
non  possono  superare  il  10  per  cento  dell'importo  di  cui  al
precedente periodo. La SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti  di
cui al paragrafo 6 sulla base  delle  differenti  forme  tecniche  di
intervento, nell'ambito del documento  riguardante  le  politiche  di
gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A.,  di
cui alla sezione C, paragrafo 3. La SACE S.p.A. individua tali limiti
tenendo conto  altresi'  delle  ulteriori  esposizioni  dello  Stato,
derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti  dalla  stessa  SACE
S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti  dallo  Stato,  d'intesa
con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  possono  essere
modificati i limiti di rischio sopra riportati  anche  in  dipendenza
delle informazioni fornite dalla SACE S.p.A. ai sensi  della  sezione
C, paragrafi 3 e 4, sull'andamento del portafoglio  garantito  e  dei
volumi di attivita' attesi. 
  8. Ai fini della migliore gestione del  rischio  e  fermi  restando
tutti i limiti declinati  nella  presente  sezione,  la  SACE  S.p.A.
assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme  tecniche  di
cui alla presente sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel
documento riguardante le politiche di gestione del  rischio  e  linee
guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3. 
  9. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle operazioni da
cui derivano gli impegni da assumere la  SACE  S.p.A.  opera  con  la
dovuta  diligenza  professionale,  attraverso  le  proprie  strutture
competenti per l'analisi,  valutazione  e  gestione  dei  rischi,  ed
esegue la valutazione,  caso  per  caso,  di  ciascuna  richiesta  di
concessione  della  garanzia,  tenuto  conto  dell'eterogeneita'  che
contraddistingue le Imprese  beneficiarie  e  delle  peculiarita'  di
ciascun finanziamento,  portafoglio  di  finanziamenti  o  titolo  di
debito, nonche' dello specifico livello di rischio.  La  SACE  S.p.A.
valuta il rispetto da  parte  dei  soggetti  garantiti,  diversi  dai
sottoscrittori  dei  Titoli  di  Debito,  di  adeguati  principi   di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione  ed  operativita'  ed
effettua una valutazione di addizionalita' ai sensi  del  regolamento
(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  giugno
2015, ove applicabile. Non sono ricompresi nei soggetti  garantiti  i
soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri
provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario,
oppure  inerenti  a  embarghi   commerciali,   che   siano   emanati,
amministrati o imposti ai sensi o per effetto  di  risoluzioni  delle
Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o  (nei
limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana)  dalle
autorita' degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi  o  regolamenti
adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti
in cui  compatibile  con  la  normativa  europea  e  italiana)  dalle
autorita'  degli  Stati  Uniti  d'America  nonche'  i  soggetti   che
risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. 
  10. Le modalita' operative ai  fini  della  assunzione  e  gestione
delle garanzie, della loro escussione e  del  recupero  dei  crediti,
nonche' la documentazione  necessaria  ai  fini  del  rilascio  delle
garanzie,  inclusi  i  rimedi  contrattuali  previsti  in   relazione
all'inadempimento  da  parte  del  soggetto  garantito  agli  impegni
previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A. 
  11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono
diritti  soggettivi  o  interessi   legittimi   in   relazione   alla
concessione della garanzia. 
 
C. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA DELLO STATO 
 
  1. Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui al presente allegato
tecnico sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per  cento
e dallo Stato nella misura del 80 per  cento  del  capitale  e  degli
interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. 
  2. La SACE  S.p.A.  registra  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente allegato tecnico con gestione separata. 
  3.  La  SACE  S.p.A.,  anche  al  fine  di  consentire  un'adeguata
programmazione pluriennale della dotazione del  Fondo,  trasmette  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  -
Direzione VI: 
    a) periodicamente, con  cadenza  almeno  annuale,  un'informativa
volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto  dei  limiti  di
rischio applicabili, una panoramica dei  volumi,  della  composizione
del portafoglio delle garanzie e delle  relative  stime  di  rischio,
unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio
relativo alle operativita' di cui  al  presente  allegato  tecnico  e
sulle linee guida adottate dalla SACE S.p.A.; 
    b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale: 
      1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in  termini
di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati  e
sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione  di
impegni; 
      2. un'informativa contenente: 
        2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi; 
        2.2) gli impegni assunti e in essere in  termini  di  volumi,
premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a  fronte  delle
richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese  amministrative,
stima delle commissioni spettanti alla SACE S.p.A.; 
        2.3) il « Risk Reporting » contenente le stime di  rischio  e
le  risultanze  dell'attivita'  di  monitoraggio  del  fabbisogno  di
risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita  all'interno
del documento riguardante le politiche di gestione del rischio  e  le
linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla  lettera  a)  del
presente paragrafo, unitamente ad  una  descrizione  delle  eventuali
misure di contenimento individuate come necessarie; 
        2.4) eventuali modifiche  al  sistema  aziendale  di  deleghe
decisionali in materia di assunzione, di gestione  degli  impegni  in
essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. 
  4. La SACE S.p.A. trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un tempestivo  aggiornamento  delle  informative  di  cui  al
paragrafo 3, qualora  si  manifestino  variazioni  significative  con
particolare riferimento, a titolo  esemplificativo,  alle  variazioni
relative ad impegni, premi,  indennizzi  ovvero  ad  altre  voci  che
comportino movimentazioni di cassa. 
 
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E  COMMISSIONI  SPETTANTI  ALLA  SACE
  S.P.A. 
 
  1. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle
garanzie in linea con le caratteristiche  e  il  profilo  di  rischio
delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli
obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi dalla SACE S.p.A.
per conto del Ministero dell'economia e delle  finanze  sono  versati
sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla  SACE
S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente allegato tecnico
e risultanti dalla contabilita' della SACE S.p.A. e salvo  conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio. 
  2. Le commissioni  dovute  alla  SACE  S.p.A.  sono  limitate  alla
copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attivita'  svolte  per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero  degli  impegni
connessi alle garanzie. 
  3. La SACE S.p.A. trasmette  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze: 
    1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali  osservazioni
da formulare nei successivi  trenta  giorni,  la  pre-rendicontazione
attestante le commissioni maturate per le attivita' svolte fino al 30
settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le
osservazioni e in assenza di queste, la  SACE  S.p.A.  trattiene  dal
conto corrente le commissioni maturate fino a tale data; 
    2)  entro  il  28  febbraio  di  ogni  anno  la   rendicontazione
certificata attestante  le  commissioni  maturate  per  le  attivita'
svolte nell'esercizio  precedente;  all'esito  dell'approvazione  del
bilancio la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente l'importo  delle
commissioni maturate e non gia' trattenute ai sensi del paragrafo 1. 
 
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI 
 
  1. La SACE S.p.A. svolge con  la  dovuta  diligenza  professionale,
anche  per  conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
l'attivita' di gestione delle  garanzie  rilasciate,  l'attivita'  di
pagamento  degli  importi  dovuti  in  relazione  alle   garanzie   e
l'attivita' di recupero dei crediti. 
  2. La SACE S.p.A. gestisce direttamente le  attivita'  di  recupero
dei  crediti  ovvero  conferendo  mandato  a  terzi  o  agli   stessi
garantiti,   e   monitorando   lo   svolgimento    delle    attivita'
esternalizzate nonche' l'adeguatezza delle stesse.