(Allegato H)
                             ALLEGATO H 
 
 
VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE 
 
   1) Generatori di calore ad acqua calda 
    a) per i generatori di calore installati a partire dalla data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  non  inferiore  al  valore
minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai
sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  26
agosto 1993,  n.  412,  e  successive  modifiche  per  caldaie  della
medesima potenza coerentemente con il  tipo  di  caldaia  installato:
caldaie  standard,  caldaie  a  bassa   temperatura   e   caldaie   a
condensazione. 
 
   2) Generatori di calore ad aria calda 
    a) per i generatori di calore installati a partire dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, non  inferiore  a  tre  punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento  di  combustione
alla  potenza  nominale  indicato  all'allegato  E  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e  successive
modifiche.