(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
                                                        (Articolo 11) 
 
 
   REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 
   1. Nel caso di edifici di nuova costruzione e  nei  casi  previsti
dall' articolo 3, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  procede  in  sede
progettuale alla  determinazione  del  fabbisogno  annuo  di  energia
primaria per la climatizzazione invernale  espresso  in  chilowattora
per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m2 anno)  e
alla verifica che lo stesso risulti  inferiore  ai  valori  riportati
nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto. 
   2. Nei casi  di  ristrutturazione  o  manutenzione  straordinaria,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero  1,  si  applica
quanto previsto ai commi 6, 7, e 8. 
   3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di
impianti termici, previsti  all'articolo  3,  comma  2,  lettera  c),
numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando  che  il
fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella  tabella
1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto, aumentati del  50%.
In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100 kW, si
puo' applicare quanto previsto al comma 4. 
   4. Nel caso di sostituzione  di  generatori  di  calore,  prevista
all'art. 3, comma 2, lettera c), numero 3,  si  intendono  rispettate
tutte le disposizioni vigenti in tema di uso  razionale  dell'energia
qualora coesistano le seguenti condizioni: 
    a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di  rendimento
energetico  pari  a  tre  o  quattro  stelle  cosi'   come   definito
nell'allegato II del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto  previsto
nel decreto medesimo; 
    b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C; 
    c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole  zone  aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al  precedente
comma 12; 
    d) nel caso di installazioni di  potenze  nominali  del  focolare
maggiori o uguali a 35  kW,  siano  installati  nuovi  generatori  di
potenza nominale del focolare non superiore  del  10%  a  quella  dei
generatori che vengono sostituiti. 
   In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori  di'  calore
vale quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26  agosto  1993,  n.  412  con  l'integrazione  del
calcolo  del  fabbisogno   annuo   di   energia   primaria   per   la
climatizzazione invernale, espresso per metro quadrato di  superficie
utile dell'edificio (kWh/m2  anno),  conformemente  al  comma  1  del
presente allegato e la verifica che lo stesso  risulti  inferiore  ai
valori massimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell'allegato  C
al presente decreto. 
   5. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e  le  opere  sono
progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7
e 8, e per gli impianti termici e'  assicurato  un  rendimento  medio
stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato
C al presente decreto, il calcolo del  fabbisogno  annuo  di  energia
primaria puo' essere  omesso,  attribuendo  all'edificio  o  porzione
interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai
sensi del comma 1 citato. La  medesima  semplificazione  puo'  essere
adottata per edifici realizzati con  strutture  verticali  opache  di
trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al  comma  6  fino  ad  un
massimo del 30%,  purche'  si  adottino  contemporaneamente  chiusure
trasparenti di trasmittanza inferiore  almeno  del  30%  rispetto  ai
limiti stabiliti al comma 8. 
   6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per  le
strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti  il
volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti  non  dotati
di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato nella tabella 2 al punto  2  dell'allegato  C  al  presente
decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il
ponte  termico  non  dovesse  risultare   corretto   o   qualora   la
progettazione dell'involucro edilizio non preveda la  correzione  dei
ponti termici, i valori limite della trasmittanza  termica  riportati
nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono
essere rispettati dalla trasmittanza termica media  (parete  corrente
piu' ponte termico). 
   Nel caso  di  pareti  opache  verticali  esterne  in  cui  fossero
previste   aree   limitate   oggetto   di   riduzione   di   spessore
(sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i  limiti
previsti nella tabella 2 al  punto  2  dell'allegato  C  al  presente
decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo. 
   7. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base alla destinazione d'uso all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria
E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache
orizzontali o inclinate, a ponte  termico  corretto,  delimitanti  il
volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti  non  dotati
di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto
in funzione della fascia climatica di riferimento. 
   Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o  qualora
la progettazione dell'involucro edilizio non  preveda  la  correzione
dei  ponti  termici,  i  valori  limite  della  trasmittanza  termica
riportati nella tabella 3 al punto  3  dell'allegato  C  al  presente
decreto devono essere rispettati  dalla  trasmittanza  termica  media
(parete  corrente  piu'  ponte  termico).  Nel  caso   di   strutture
orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare
con quelli in tabella 3  al  punto  3  dell'allegato  C  al  presente
decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno. 
   8. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come  classificati  in
base alla destinazione d'uso all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria
E.8,  il  valore  massimo  della  trasmittanza  (U)  delle   chiusure
trasparenti,  comprensive  dell'infisso,  deve  rispettare  i  limiti
riportati nella tabella 4a, con valore di trasmittanza  centrale  dei
vetri inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al  punto
4 dell'allegato C al presente decreto. 
   9. Per gli edifici della  categoria  E1  da  realizzarsi  in  zona
climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio
verticale tra alloggi o unita'  immobiliari  confinanti  deve  essere
inferiore o uguale a 0,8 W/m2K. 
   10. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati  in
base alla destinazione d'uso all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria
E.8,  si  procede  alla  verifica   dell'assenza   di   condensazioni
superficiali e interstiziali delle pareti opache. Qualora non  esista
un sistema di  controllo  della  umidita'  relativa  interna,  per  i
calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65% alla temperatura
interna di 20 °C. 
   11. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati  in
base alla destinazione d'uso all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie
E.5, E.6 e E.8, al fine di limitare i fabbisogni  energetici  per  la
climatizzazione estiva e di contenere la  temperatura  interna  degli
ambienti, si procede a verificare: 
    a) che siano presenti elementi  di  schermatura  delle  superfici
vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto
di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci; 
   b) che, nelle zone climatiche A,B,C e D, nelle localita'  dove  il
valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Im,s,  nel
mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250  W/m²  ,  la
massa superficiale Ms delle pareti opache, verticali,  orizzontali  e
inclinate, cosi' come definita all'allegato A comma 17, sia superiore
a 230 kg/m2. Gli effetti positivi che si ottengono  con  il  rispetto
dei suddetti valori di massa superficiale delle pareti opache possono
essere raggiunti, in alternativa,  con  l'utilizzo  di  tecnologie  e
materiali innovativi che  permettano  di  contenere  le  oscillazioni
della  temperatura  degli   ambienti   in   funzione   dell'andamento
dell'irraggiamento solare. In  tal  caso  deve  essere  prodotta  una
adeguata documentazione e certificazione dei materiali che ne attesti
l'equivalenza con le soluzioni tradizionali. 
   12.  Per  tutti  gli  edifici  e  gli  impianti  termici  nuovi  o
ristrutturati, e' prescritta l'installazione di  dispositivi  per  la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli  locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche  di  uso  ed  esposizioni
uniformi al fine di non determinare  sovrariscaldamento  per  effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. 
   L'installazione di detti dispositivi  e'  aggiuntiva  rispetto  ai
sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi  2,  4,  5  e  6  del
decreto Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile
con l'eventuale sistema di contabilizzazione. 
   13. Nel caso di nuova costruzione o  ristrutturazione  di  edifici
pubblici o privati conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a),
e'  obbligatoria  la   predisposizione   delle   opere,   riguardanti
l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie  a  favorire  il
collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari  termici
e impianti fotovoltaici e i  loro  allacciamenti  agli  impianti  dei
singoli utenti e alle reti. Il campo  di  applicazione  agli  edifici
esistenti  e  le  modalita'  di  predisposizione   dell'edificio   in
relazione  alle  singole  tipologie  di  intervento   sono   indicati
nell'allegato D. 
   14. Nel caso di edifici  pubblici  o  ad  uso  pubblico  di  nuova
costruzione ricadenti nelle  tipologie  elettivamente  indicate,  per
l'applicazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, all'allegato  D
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  412  del  26  agosto
1993, e' obbligatoria l'installazione di impianti solari termici  per
la produzione di acqua calda sanitaria. 
   L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da  coprire
almeno  il  50%  del  consumo  annuo  di  energia  termica  richiesta
dall'utenza per la produzione di acqua calda  sanitaria.  L'eventuale
impossibilita' tecnica di rispettare la  presente  disposizione  deve
essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica  di  cui  al
comma 15. 
   15. Il progettista  dovra'  inserire  i  calcoli  e  le  verifiche
previste  dal  presente  allegato  nella  relazione   attestante   la
rispondenza alle prescrizioni per  il  contenimento  del  consumo  di
energia degli edifici e relativi  impianti  termici,  che,  ai  sensi
dell'art. 28,  comma  1  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  il
proprietario dell'edificio, o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,
in  doppia  copia,  insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. 
   Schemi e  modalita'  di  riferimento  per  la  compilazione  delle
relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della piu'
estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa
legge, tale relazione  progettuale  dovra'  essere  obbligatoriamente
integrata attraverso  attestazione  di  verifica  sulla  applicazione
della norma predetta a tal  fine  redatta  dal  Responsabile  per  la
conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. 
   16. I calcoli e le verifiche di  cui  al  presente  allegato  sono
eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi  alle
migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito
le  norme  tecniche  vigenti  in  materia,  emanate  dagli  organismi
deputati a livello nazionale e comunitario, quali  l'UNI  e  il  CEN,
nonche'  procedure  e  metodi  di  calcolo   emanate   da   organismi
istituzionali nazionali, quali  le  universita',  il  CNR  e  l'ENEA.
L'utilizzo di altri metodi  e'  possibile,  motivandone  l'uso  nella
relazione tecnica di progetto di cui al comma 15, purche' si dimostri
che i  risultati  conseguiti  risultino  pari  o  migliori  a  quelli
ottenibili   con   le   norme   tecniche   emesse   dagli   organismi
precedentemente detti. Il Ministero delle attivita' produttive  e  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno la  facolta'  di
emanare,  secondo  le  rispettive  competenze,   proprie   istruzioni
tecniche in materia.