Articolo 208 
       Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria 
 
1. Gli enti locali hanno un servizio di  tesoreria  che  puo'  essere
affidato: 
   a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' 
metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di 
   cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.
385; 
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane 
e le unioni di comuni,  anche  a  societa'  per  azioni  regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non  inferiore  a
lire 1 miliardo, aventi per  oggetto  la  gestione  del  servizio  di
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e  che  alla
data  del  25  febbraio  1995  risultavano  in  possesso  del  codice
rilasciato dalla Banca d'Italia per operare  in  tesoreria  unica,  a
condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo  2000  il  capitale
sociale a quello minimo richiesto  dalla  normativa  vigente  per  le
banche di credito cooperativo; 
   c) altri soggetti abilitati per legge.