Articolo 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere
affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta'
metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane
e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla
data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice
rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a
condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale
sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.