Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso: a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308; b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279; d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52; e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Note all'art. 94: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991): «Art. 1 (Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati). - 1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. 2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di: a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia; b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati; c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione; d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.». - Il decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001 reca: «Sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jakob.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124): «Art. 3 (Registro nazionale). - 1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il Registro nazionale delle malattie rare. 2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 3. Il Registro nazionale e' funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali. 4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1 999, n. 318. L'accesso ai dati e' consentito anche agli operatori dei Centri di riferimento appositamente autorizzati, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3. 6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. La comunicazione e la diffusione dei dati del Registro nazionale e' consentita per le finalita' e nei limiti di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 8. Il trasferimento all'estero dei dati del Registro nazionale e' consentito ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera g-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 9. Le disposizioni del presente art. si applicano anche ai registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento di cui all'art. 2, comma 3.» - Per la legge 6 marzo 2001, n. 52, vedi in nota all'art. 90. - Si riporta l'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001 (Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti): «Art. 15 (Tracciabilita' della donazione). - 1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unita' di sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale. 2. I dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori gestito in modo automatizzato o manuale. Detto schedario deve essere tenuto in modo da: a) contenere cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, recapito telefonico, associazione o federazione di volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente anche recapito telefonico del posto di lavoro, codice fiscale e sanitario); b) garantire l'identificazione univoca, proteggere l'identita' del donatore, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati, quanto a riservatezza e sicurezza, facilitando al tempo stesso la tracciabilita' della donazione; c) consentire l'introduzione di informazioni riguardanti eventuali reazioni avverse del donatore alla donazione, i motivi che ne sconsigliano l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente, sempre nel rispetto della riservatezza. 3. Le operazioni di registrazione vanno effettuate immediatamente dopo che sia stata ultimata ogni singola fase di lavoro, devono essere leggibili e consentire l'identificazione dell'operatore che deve siglare ogni singola fase eseguita, compresa quella relativa alla conservazione delle registrazioni. 4. Nel caso di reazioni avverse correlate alla trasfusione nel ricevente, deve essere possibile attraverso il precitato schedario risalire al donatore e verificare i risultati di tutte le indagini compiute ed il relativo giudizio finale.».