Art. 94 
      (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) 
 
   1. Il trattamento di dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri  tenuti  in
ambito sanitario, e' effettuato nel rispetto  dell'articolo  3  anche
presso banche di dati, schedari, archivi o  registri  gia'  istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e  in  riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente  alla  medesima
data, in particolare presso: 
   a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito  presso  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308; 
   b) la banca di dati in materia di sorveglianza della  malattia  di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa  correlate,  di
cui al decreto del Ministro della salute in data  21  dicembre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; 
   c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro della sanita' in data  18  maggio  2001,  n.
279; 
   d)  i  registri  dei  donatori  di  midollo  osseo  istituiti   in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52; 
   e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15  del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  26  gennaio   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001. 
 
          Note all'art. 94:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente  del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.
          308  (Regolamento per la determinazione del modello e delle
          modalita'  di  tenuta  del registro dei casi di mesotelioma
          asbesto  correlati  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 3, del
          decreto legislativo n. 277 del 1991):
              «Art.  1  (Registro  nazionale  dei casi di mesotelioma
          asbesto-correlati).  -  1.  E'  istituito presso l'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL)  il  registro  nazionale  dei  casi di mesotelioma
          asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed
          al  trattamento  dei dati ai sensi dell'art. 22 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'art. 5
          del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
              2.  Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai
          casi  di  mesotelioma  della  pleura,  del  peritoneo,  del
          pericardio   e   della   tunica   vaginale  del  testicolo,
          diagnosticati in Italia, con lo scopo di:
                a) stimare  l'incidenza  dei  casi  di mesotelioma in
          Italia;
                b) raccogliere     informazioni    sulla    pregressa
          esposizione ad amianto dei casi registrati;
                c) contribuire   alla   valutazione   degli  effetti,
          dell'avvenuto   uso   industriale,   dell'amianto   ed   al
          riconoscimento delle fonti di contaminazione;
                d) promuovere  progetti di ricerca per la valutazione
          dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad
          amianto.».
              - Il   decreto   del  Ministro  della  salute  in  data
          21 dicembre  2001  reca:  «Sorveglianza  obbligatoria della
          malattia di Creutzfeldt-Jakob.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Ministro  della  sanita'  in  data  18 maggio  2001, n. 279
          (Regolamento  di  istituzione  della  rete  nazionale delle
          malattie  rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
          delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5,
          comma  1,  lettera  b),  del  decreto legislativo 29 aprile
          1998, n. 124):
              «Art.   3   (Registro  nazionale).  -  1.  Al  fine  di
          consentire  la  programmazione  nazionale e regionale degli
          interventi  volti  alla  tutela  dei  soggetti  affetti  da
          malattie  rare e di attuare la sorveglianza delle stesse e'
          istituito   presso   l'Istituto  superiore  di  sanita'  il
          Registro nazionale delle malattie rare.
              2.  Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici,
          clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori
          di  rischio  e  agli  stili di vita dei soggetti affetti da
          malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in
          campo epidemiologico, medico e biomedico.
              3.  Il  Registro  nazionale e' funzionalmente collegato
          con   i  registri  interregionali  e  territoriali  e,  ove
          esistenti, con i registri internazionali.
              4.   La  raccolta  dei  dati  e  il  loro  trattamento,
          consistente   nelle   operazioni  di  validazione,  analisi
          statistico-epidemiologica,  valutazione  delle associazioni
          tra   fattori   di   rischio  e  stili  di  vita  correlati
          all'eziologia     e     alla    prognosi,    aggiornamento,
          rettificazione,  integrazione  ed  eventuale cancellazione,
          sono  effettuati secondo la normativa vigente in materia di
          protezione dei dati personali.
              5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti
          nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia di
          tutela  di  dati personali e con l'adozione delle misure di
          sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          28 luglio  1  999,  n. 318. L'accesso ai dati e' consentito
          anche    agli   operatori   dei   Centri   di   riferimento
          appositamente autorizzati, per le finalita' di cui all'art.
          2, comma 3.
              6.  I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei
          e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale
          e   sono  trattati  con  tecniche  di  cifratura  o  codici
          identificativi   che   consentano   di   identificare   gli
          interessati solo in caso di necessita'.
              7.  La  comunicazione  e  la  diffusione  dei  dati del
          Registro  nazionale  e'  consentita  per le finalita' e nei
          limiti di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), della legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
              8.  Il  trasferimento  all'estero dei dati del Registro
          nazionale  e'  consentito  ai  sensi dell'art. 28, comma 4,
          lettera  g-bis,  della  legge  31 dicembre  1996, n. 675, e
          successive modificazioni e integrazioni.
              9. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
          ai registri interregionali tenuti dai Centri di riferimento
          di cui all'art. 2, comma 3.»
              - Per  la  legge  6 marzo  2001,  n.  52,  vedi in nota
          all'art. 90.
              - Si  riporta  l'art. 15 del decreto del Ministro della
          sanita'   in   data   26 gennaio   2001   (Protocolli   per
          l'accertamento  della idoneita' del donatore di sangue e di
          emocomponenti):
              «Art.  15 (Tracciabilita' della donazione). - 1. Presso
          ogni  struttura  trasfusionale  deve  essere predisposto un
          sistema  di  registrazione  e  di  archiviazione  dati  che
          consenta  di  ricostruire  il  percorso  di  ogni unita' di
          sangue  o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla
          sua destinazione finale.
              2.  I  dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono
          essere  registrati  e  aggiornati in uno schedario donatori
          gestito  in  modo  automatizzato o manuale. Detto schedario
          deve essere tenuto in modo da:
                a) contenere  cognome  e nome, sesso, luogo e data di
          nascita, residenza e domicilio, se diverso dalla residenza,
          recapito   telefonico,   associazione   o   federazione  di
          volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente
          anche  recapito  telefonico  del  posto  di  lavoro, codice
          fiscale e sanitario);
                b) garantire  l'identificazione  univoca,  proteggere
          l'identita'  del donatore, con particolare riferimento alla
          disciplina  sulla  tutela dei dati, quanto a riservatezza e
          sicurezza,  facilitando  al  tempo stesso la tracciabilita'
          della donazione;
                c) consentire    l'introduzione    di    informazioni
          riguardanti  eventuali  reazioni  avverse del donatore alla
          donazione,  i  motivi  che ne sconsigliano l'effettuazione,
          temporaneamente  o  permanentemente,  sempre  nel  rispetto
          della riservatezza.
              3.  Le  operazioni  di  registrazione  vanno effettuate
          immediatamente  dopo  che  sia  stata ultimata ogni singola
          fase  di  lavoro,  devono  essere  leggibili  e  consentire
          l'identificazione  dell'operatore  che  deve  siglare  ogni
          singola   fase  eseguita,  compresa  quella  relativa  alla
          conservazione delle registrazioni.
              4.   Nel   caso  di  reazioni  avverse  correlate  alla
          trasfusione nel ricevente, deve essere possibile attraverso
          il  precitato schedario risalire al donatore e verificare i
          risultati  di  tutte  le  indagini  compiute ed il relativo
          giudizio finale.».