Art. 137. 
Elenco  delle   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti
                 rappresentative a livello nazionale 
  1. Presso il Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  istituito
l'elenco  delle  associazioni  dei   consumatori   e   degli   utenti
rappresentative a livello nazionale. 
  2.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  subordinata  al   possesso,   da
comprovare con  la  presentazione  di  documentazione  conforme  alle
prescrizioni e alle procedure  stabilite  con  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti: 
    a) avvenuta costituzione,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a  base  democratica  e  preveda  come  scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli  utenti,  senza  fine  di
lucro; 
    b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente  all'associazione  per
gli scopi statutari; 
    c) numero di iscritti non inferiore  allo  0,5  per  mille  della
popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di  almeno  cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non  inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante  dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui   agli
articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    d) elaborazione di un bilancio  annuale  delle  entrate  e  delle
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati  e  tenuta
dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in  materia  di
contabilita' delle associazioni non riconosciute; 
    e)  svolgimento  di  un'attivita'  continuativa  nei   tre   anni
precedenti; 
    f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in  relazione  all'attivita'  dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la  qualifica  di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione  e  servizi
in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui  opera
l'associazione. 
  3. Alle associazioni dei consumatori e  degli  utenti  e'  preclusa
ogni attivita' di promozione o  pubblicita'  commerciale  avente  per
oggetto beni o servizi prodotti  da  terzi  ed  ogni  connessione  di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 
  4. Il Ministero delle  attivita'  produttive  provvede  annualmente
all'aggiornamento dell'elenco. 
  5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi  anche
le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   operanti
esclusivamente nei territori  ove  risiedono  minoranze  linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui  al
comma 2, lettere a), b), d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di
iscritti non inferiore  allo  0,5  per  mille  degli  abitanti  della
regione o provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  resa  dal  legale
rappresentante  dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui   agli
articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
  6.  Il  Ministero  delle   attivita'   produttive   comunica   alla
Commissione europea l'elenco di cui al  comma  1,  comprensivo  anche
degli enti di cui all'articolo  139,  comma  2,  nonche'  i  relativi
aggiornamenti  al  fine  dell'iscrizione   nell'elenco   degli   enti
legittimati a proporre azioni inibitorie  a  tutela  degli  interessi
collettivi dei consumatori istituito  presso  la  stessa  Commissione
europea. 
 
          Note all'art. 137:
              -  Il  testo degli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          2001, n. 42, e' il seguente:
              «Art.     46-(R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni).  1.  Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche       contestuali      all'istanza,      sottoscritte
          dall'interessato  e  prodotte in sostituzione delle normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza;
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h)   nascita   del   figlio,   decesso  del  coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v)   iscrizione   presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa)  di  non  aver riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                bb-bis)   di   non   essere  l'ente  destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd)    tutti    i    dati    a   diretta   conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee)  di  non  trovarsi  in stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.».
              «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
          notorieta). 1.  L'atto  di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R)
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
              «Art.  48  (R)  (Disposizioni  generali  in  materia di
          dichiarazioni     sostitutive). - 1.    Le    dichiarazioni
          sostitutive  hanno la stessa validita' temporale degli atti
          che sostituiscono.
              2.  Le  singole  amministrazioni predispongono i moduli
          necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
          che  gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare. Nei
          moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
          le  amministrazioni  inseriscono  il richiamo alle sanzioni
          penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in
          atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate.  Il  modulo
          contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
          sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la
          relativa formula nei moduli per le istanze.».
              «Art.  49  (R)  (Limiti  di  utilizzo  delle  misure di
          semplificazione). 1.   I   certificati   medici,  sanitari,
          veterinari,  di  origine,  di  conformita'  CE, di marchi o
          brevetti  non possono essere sostituiti da altro documento,
          salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
              2.  Tutti  i  certificati  medici  e sanitari richiesti
          dalle  istituzioni  scolastiche  ai  fini della pratica non
          agonistica di attivita' sportive da parte dei propri alunni
          sono  sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla
          pratica non agonistica di attivita' sportive rilasciato dal
          medico   di   base   con   validita'   per   l'intero  anno
          scolastico.».