Art. 60. 
 
                 Attivita' in regime di stabilimento 
 
  1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento  nel
territorio della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede  legale
in un altro Stato membro o in uno  Stato  terzo  e'  sottoposto  alla
preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 
  2. L'ISVAP con regolamento determina, nel  rispetto  di  condizioni
equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma  1,  la  procedura
per  l'accesso  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio   della
Repubblica. 
  3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,
iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese  di  riassicurazione
estere e ne da'  pronta  comunicazione  all'impresa  interessata.  Le
imprese indicano  negli  atti  e  nella  corrispondenza  l'iscrizione
all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.