Art. 61. 
 
            Attivita' in regime di prestazione di servizi 
 
  1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione,  l'accesso  e
l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione  in  regime  di  libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle
imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo.