Art. 221. 
         Procedura negoziata senza previa indizione di gara 
                    (art. 40, direttiva 2004/17; 
              Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995) 
 
  1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate
previa pubblicazione di avviso con cui si indice la  gara,  gli  enti
aggiudicatori  possono  ricorrere  a  una  procedura   senza   previa
indizione di una gara nei seguenti casi: 
    a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara,
non sia pervenuta alcuna  offerta  o  alcuna  offerta  appropriata  o
alcuna candidatura; nella  procedura  negoziata  non  possono  essere
modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto; 
    b) quando un appalto e' destinato solo a  scopi  di  ricerca,  di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto non pregiudichi l'indizione  di  gare  per  gli  appalti
successivi che perseguano questi scopi; 
    c) quando, per ragioni  di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi,  l'appalto  possa  essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 
    d) nella misura strettamente  necessaria,  quando  per  l'estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore  i
termini stabiliti  per  le  procedure  aperte,  ristrette  o  per  le
procedure negoziate con previa indizione di gara non  possono  essere
rispettati; le circostanze invocate  a  giustificazione  dell'estrema
urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore; 
    e) nel caso di appalti di forniture  per  consegne  complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al  rinnovo  parziale
di forniture o di impianti di  uso  corrente,  o  all'ampliamento  di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento  di  fornitore
obbligherebbe  l'ente  aggiudicatore  ad  acquistare  materiale   con
caratteristiche  tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la   cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta'  tecniche
sproporzionate; 
    f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel  progetto
inizialmente aggiudicato e nel  contratto  iniziale,  i  quali  siano
divenuti  necessari,  per  circostanze   impreviste,   all'esecuzione
dell'appalto, purche' questo sia aggiudicato  all'imprenditore  o  al
prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: 
      quando tali lavori o servizi complementari non  possano  essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; 
      quando  tali  lavori  o  servizi  complementari,  pur   essendo
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano  strettamente
necessari al suo perfezionamento; 
    g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano
nella  ripetizione  di  lavori  simili  affidati  dagli  stessi  enti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi
lavori siano conformi a un  progetto  di  base,  aggiudicato  con  un
appalto in seguito all'indizione di  una  gara;  la  possibilita'  di
ricorrere  a  questa  procedura   e'   indicata   gia'   al   momento
dell'indizione della gara per il  primo  appalto  e,  ai  fini  degli
articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono
conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi; 
    h) quando si tratta di forniture  quotate  e  acquistate  in  una
borsa di materie prime; 
    i) per gli appalti da aggiudicare in base a  un  accordo  quadro,
purche' l'accordo sia stato aggiudicato  nel  rispetto  dell'articolo
222 del presente codice; 
    j)  per  gli  acquisti  d'opportunita',  quando   e'   possibile,
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato; 
    k) per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita'
commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento,  di
un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa
o di un'amministrazione straordinaria; 
    l)  quando  l'appalto  di  servizi  consegue  a  un  concorso  di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice
e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al  vincitore
o ad uno dei vincitori  di  tale  concorso;  in  tal  caso,  tutti  i
vincitori del concorso di progettazione  debbono  essere  invitati  a
partecipare ai negoziati.