Art. 167.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle attivita'
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i
lavoratori  rischi  di  patologie  da  sovraccarico  biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
  2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
    a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o  di  sostegno  di  un  carico  ad  opera  di uno o piu' lavoratori,
comprese  le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o  spostare  un  carico,  che,  per  le  loro  caratteristiche  o  in
conseguenza  delle  condizioni  ergonomiche  sfavorevoli,  comportano
rischi  di  patologie  da  sovraccarico  biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
    b) patologie   da   sovraccarico  biomeccanico:  patologie  delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.