Art. 167.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita'
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i
lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle
strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.