Art. 168.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo
conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta,
in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei
fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le
finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove
applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.