Art. 235 
 
            Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri 
 
1.  Ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti  d'istituto,   di   cui
all'articolo 159 del codice e delle funzioni di cui all'articolo  161
del codice, all'Arma dei carabinieri  si  applicano  le  disposizioni
previste dalla normativa vigente.