Art. 237 
 
Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con  la  dipendenza
                             gerarchica 
 
1. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice
di procedura penale, i comandi dell'Arma dei  carabinieri  competenti
all'inoltro delle informative  di  reato  all'autorita'  giudiziaria,
danno notizia alla scala gerarchica della  trasmissione,  secondo  le
modalita' stabilite con apposite istruzioni del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri. 
2. In caso di reati militari la cui  procedibilita'  e'  condizionata
dalla  richiesta  del  comandante  di  corpo,  copia  della  relativa
informativa e' trasmessa anche a quest'ultimo.