Art. 237 Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica 1. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. In caso di reati militari la cui procedibilita' e' condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa e' trasmessa anche a quest'ultimo.