Art. 238 
 
                          Sede di servizio 
 
1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo' prestare servizio: 
a)  nelle  sedi   in   cui   sussistono   accertate   situazioni   di
incompatibilita'  ambientale  che  ne  condizionano   l'imparzialita'
nell'espletamento dei propri compiti o possono nuocere  al  prestigio
dell'Istituzione; 
b)  qualora  non  diversamente  disposto  dal   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri, in reparto  che  ha  sede  nel  territorio
della tenenza o della stazione nel quale il militare, il coniuge o il
convivente  hanno  stabilmente   dimorato,   rispettivamente,   prima
dell'arruolamento, del matrimonio e della convivenza. 
2. Il personale dell'Arma dei carabinieri notifica preventivamente il
matrimonio o la convivenza, al fine di porre l'Amministrazione  nelle
condizioni di valutare la sussistenza  delle  situazioni  di  cui  al
comma 1.