Art. 238 Sede di servizio 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo' prestare servizio: a) nelle sedi in cui sussistono accertate situazioni di incompatibilita' ambientale che ne condizionano l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti o possono nuocere al prestigio dell'Istituzione; b) qualora non diversamente disposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in reparto che ha sede nel territorio della tenenza o della stazione nel quale il militare, il coniuge o il convivente hanno stabilmente dimorato, rispettivamente, prima dell'arruolamento, del matrimonio e della convivenza. 2. Il personale dell'Arma dei carabinieri notifica preventivamente il matrimonio o la convivenza, al fine di porre l'Amministrazione nelle condizioni di valutare la sussistenza delle situazioni di cui al comma 1.