Art. 239 Disposizioni di servizio 1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: a) le norme per comandare il servizio; b) le modalita' di esecuzione del servizio; c) le procedure di registrazione del servizio; d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale; e) l'organizzazione del servizio di caserma.