Art. 239 
 
                      Disposizioni di servizio 
 
1. In materia di servizio,  sono  stabilite  con  determinazione  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 
a) le norme per comandare il servizio; 
b) le modalita' di esecuzione del servizio; 
c) le procedure di registrazione del servizio; 
d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale; 
e) l'organizzazione del servizio di caserma.