Art. 183 
 
           Libretti di misura dei lavori e delle provviste 
 
                   (art. 158, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Il  libretto  delle  misure   contiene   la   misura   e   la
classificazione  delle  lavorazioni  e   delle   provviste,   ed   in
particolare: 
    a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo  la
denominazione di contratto; 
    b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; 
    c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente
delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti
lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; 
    d)  le  altre  memorie  esplicative,  al   fine   di   dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti,  la  forma  ed  il
modo di esecuzione. 
    2. Qualora le  quantita'  delle  lavorazioni  o  delle  provviste
debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono  specificati  nel
libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati
fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi  ed  il  processo  sui
quali  sono  state  calcolate  le  medie  seguendo  i  metodi   della
geometria. 
    3.  Nel  caso  di   utilizzo   di   programmi   di   contabilita'
computerizzata, la  compilazione  dei  libretti  delle  misure  viene
effettuata  attraverso  la  registrazione   delle   misure   rilevate
direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito
brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui e'
consentita  l'utilizzazione  di   programmi   per   la   contabilita'
computerizzata,  preventivamente  accettati  dal   responsabile   del
procedimento, la compilazione dei libretti delle misure  deve  essere
effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.