Art. 189 
 
Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita' 
 
                   (art. 164, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Le  partite  di   lavorazioni   eseguite   e   quelle   delle
somministrazioni fatte  dall'esecutore  sono  annotate  nel  libretto
delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda  delle  modalita'
di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi  trascritte  nel
registro di contabilita', segnando per ciascuna partita  il  richiamo
della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di  elenco
corrispondente  ed  il  prezzo  unitario  di  appalto.  Si  iscrivono
immediatamente di seguito le domande che l'esecutore ritiene di fare,
le quali debbono essere formulate e giustificate  nel  modo  indicato
dall'articolo 190 nonche' le motivate  deduzioni  del  direttore  dei
lavori. Si procede  con  le  stesse  modalita'  per  ogni  successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazioni.  Nel  caso  in  cui
l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma  dell'articolo
190, comma 5.