Art. 195 Certificato per pagamento di rate (art. 169, d.P.R. n. 554/1999) 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e' dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso e' inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento e' annotato nel registro di contabilita'.