Art. 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori 1. Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarita' contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarita' contributiva e della congruita' della manodopera relativa all'intera prestazione e' dato atto nel documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).