Art. 200 Conto finale dei lavori (art. 173, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalita' previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita', sommario del registro di contabilita'); n) tutto cio' che puo' interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.