Art. 201 
 
               Reclami dell'esecutore sul conto finale 
 
                   (art. 174, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Esaminati  i  documenti  acquisiti,   il   responsabile   del
procedimento invita  l'esecutore  a  prendere  cognizione  del  conto
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non  superiore  a  trenta
giorni. 
    2. L'esecutore, all'atto della firma, non puo' iscrivere  domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare  le
riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le
quali non siano intervenuti la transazione di  cui  all'articolo  239
del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo  240  del  codice,
eventualmente aggiornandone l'importo. 
    3. Se l'esecutore non firma il conto  finale  nel  termine  sopra
indicato, o se  lo  sottoscrive  senza  confermare  le  domande  gia'
formulate nel registro di contabilita', il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. 
 
              Note all'art. 201 
              - Per il testo  degli  artt.  239  e  240  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 161.