Art. 202 
 
    Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale 
 
                   (art. 175, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto  il  termine
di cui all'articolo 201, il responsabile del  procedimento,  entro  i
successivi sessanta  giorni,  redige  una  propria  relazione  finale
riservata con i seguenti documenti: 
    a) contratto di appalto, atti addizionali  ed  elenchi  di  nuovi
prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione; 
    b) registro di contabilita', corredato dal relativo sommario; 
    c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e
ultimazione dei lavori; 
    d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200,
comma 2; 
    e) domande dell'esecutore. 
    2.  Nella  relazione  finale  riservata,  il   responsabile   del
procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza  delle  domande
dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la  transazione  di
cui  all'articolo  239  del  codice  o  l'accordo  bonario   di   cui
all'articolo 240 del codice. 
 
              Note all'art. 202 
              - Per il testo  degli  artt.  239  e  240  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 161.