Art. 111 
                         Organi dell'Agenzia 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica  per  quattro  anni
rinnovabili per una sola volta: 
  a) il Direttore; 
  b) il Consiglio direttivo; 
  c) il Collegio dei revisori. 
  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed  e'  collocato  a
disposizione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 1991, n. 410. 
  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia
ed e' composto: 
  a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
  b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
  c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; 
  d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. 
  4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
designati ai sensi del comma 3. 
  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  Un  componente
effettivo e un  componente  supplente  sono  designati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 
 
          Note all'art. 111: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          29 ottobre 1991,  n.  345,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, (Disposizioni urgenti
          per  il  coordinamento  delle   attivita'   informative   e
          investigative   nella   lotta   contro   la    criminalita'
          organizzata.): 
              "Art. 3-bis. Personale a disposizione per  le  esigenze
          connesse alla lotta alla criminalita' organizzata. 
              1.  Per  le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei
          compiti affidati all'Alto Commissario per il  coordinamento
          della lotta contro la  delinquenza  mafiosa  dalla  vigente
          normativa  e  per  quelle   connesse   all'attuazione   del
          decreto-legge 31  maggio  1991,  n.  164,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  luglio  1991,  n.  221,  su
          proposta  del   Ministro   dell'interno,   un'aliquota   di
          prefetti,  nel  limite  massimo  del  15  per  cento  della
          dotazione organica, puo' essere collocata  a  disposizione,
          oltre a quella stabilita  dall'art.  237  del  testo  unico
          delle disposizioni concernenti lo statuto  degli  impiegati
          civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  in  deroga  ai
          limiti temporali ivi previsti. 
              2. In relazione a quanto stabilito dall'art.  2,  comma
          1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
          dirigenti generali  della  Polizia  di  Stato,  nel  numero
          massimo  di  cinque  unita',  puo'  essere   collocato   in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto  per
          il SISDE dalle disposizioni vigenti.".