Art. 111 Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. 4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Note all'art. 111: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata.): "Art. 3-bis. Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalita' organizzata. 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti. 2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unita', puo' essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti.".