Art. 112 
 
 
               Attribuzioni degli organi dell'Agenzia 
 
  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume  la  rappresentanza  legale,
puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle
sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli  indirizzi  e  delle
linee  guida  fissate  dal  Consiglio   direttivo   in   materia   di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e
il  conto  consuntivo.  Il  Direttore  riferisce  periodicamente   ai
Ministri dell'interno e della  giustizia  e  presenta  una  relazione
semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 
  2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche
in via non definitiva e adotta i provvedimenti  di  destinazione  dei
beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali,
secondo le modalita' indicate dal libro  I,  titolo  III,  capo  III.
Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale  e
di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo,  oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile  o  non  alienabile,  l'Agenzia,  con
delibera  del  Consiglio  direttivo,  adotta   i   provvedimenti   di
distruzione o di demolizione. 
  3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione  e  alla
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non
definitiva puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica delle  prefetture  territorialmente  competenti.  In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, un nucleo di supporto  cui  possono  partecipare
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: 
  a) adotta gli atti di indirizzo e le  linee  guida  in  materia  di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
confiscati; 
  b)  programma  l'assegnazione  e  la  destinazione  dei   beni   in
previsione della confisca; 
  c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; 
  d) richiede all'autorita' di vigilanza  di  cui  all'articolo  110,
comma 1, l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  beni  immobili  di  cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
  e)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso   del   bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
strumenti urbanistici; 
  f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
  g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli  enti
pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di
destinazione; 
  h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel  caso
di mancato o difforme  utilizzo  del  bene  rispetto  alle  finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; 
  i)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli    con    pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed
associazioni per le finalita' del presente decreto; 
  l) provvede all'istituzione, in relazione a  particolari  esigenze,
di sedi secondarie nelle  regioni  ove  sono  presenti  in  quantita'
significativa  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'
organizzata; 
  m) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati  a
partecipare  i  rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche,
centrali  e  locali,  di  enti  e  associazioni  di  volta  in  volta
interessati e l'autorita' giudiziaria. 
  6. Il collegio dei revisori provvede: 
  a) al riscontro degli atti di gestione; 
  b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni; 
  c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.