Art. 34. 
 
  Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli  specifici  di
incendio: 
    a) e' vietato fumare; 
    b) e' vietato usare  apparecchi  a  fiamma  libera  e  manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee  misure
di sicurezza; 
    c) devono  essere  predisposti  mezzi  di  estinzione  idonei  in
rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati,  in
essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. 
Detti mezzi devono  essere  mantenuti  in  efficienza  e  controllati
almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; 
    d) deve essere assicurato, in caso di necessita',  lo  agevole  e
rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.