Art. 34. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: a) e' vietato fumare; b) e' vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; d) deve essere assicurato, in caso di necessita', lo agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.