Art. 153. (Qualifiche) Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche: direttore generale; ispettore generale; direttore di divisione; direttore di sezione; consigliere di I classe; consigliere di II classe; consigliere di III classe. Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84. Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento e' previsto un corso di studi universitari della durata, di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ยช classe o equiparata.