Art. 153.
                            (Qualifiche)

  Le  carriere  direttive  del  personale delle Amministrazioni dello
Stato comprendono le seguenti qualifiche:
    direttore generale;
    ispettore generale;
    direttore di divisione;
    direttore di sezione;
    consigliere di I classe;
    consigliere di II classe;
    consigliere di III classe.
  Per  le  carriere  direttive che contemplano qualifiche diverse, la
equiparazione  alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente
decreto  risulta  dagli  annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a
20, 82, 83 e 84.
  Le  carriere  direttive  del  personale  tecnico per l'accesso alle
quali  e' richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento e'
previsto  un  corso  di  studi  universitari  della durata, di almeno
cinque  anni  o  di altra laurea seguita da corsi di specializzazione
attinenti  alla  specifica  carriera  hanno inizio dalla qualifica di
consigliere di 2ยช classe o equiparata.