Art. 154.
               (Attribuzioni del personale direttivo)

  Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a
direttore  di  sezione  svolge attivita' normativa in applicazione di
leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo;
cura  l'organizzazione  tecnico scientifica del lavoro degli uffici e
dei servizi anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed
economiche;  attende  a  compiti  di  studio e ricerche; partecipa ad
organi   collegiali,   commissioni   o   comitati  operanti  in  seno
all'Amministrazione;  nei  casi  stabiliti  dalla  legge, rappresenta
l'Amministrazione  e  ne  cura  gli  interessi  presso  gli enti e le
societa'  sottoposti  alla  vigilanza  dello  Stato; e' preposto alla
direzione  dei vari rami dell'amministrazione centrale e degli organi
periferici  provinciali  o  di  circoscrizione  piu'  estesa, da essa
dipendenti.
  Il  personale  delle  carriere  direttive con qualifica inferiore a
direttore  di  sezione collabora all'attivita' dei dirigenti predetti
ai sensi dell'art. 159.